Cassazione Penale, Sentenza n. 35846/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che convalidava il D.A.Spo. che imponeva, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi per 10 anni, l'obbligo di presentarsi in Questura a Terni con modalità temporali specifiche. I motivi principali erano: (1) violazione dell'art. 6, comma 3 della L. 401/89 e dell'art. 178 lett. c) c.p.p. per mancato rispetto del termine minimo di 48 ore previsto per il "contraddittorio cartolare", con conseguente compressione del diritto di difesa e nullità; (2) vizio di motivazione per omissione della considerazione della memoria difensiva tempestivamente prodotta via PEC; (3) illogicità e incongruità della durata massima della misura (10 anni), soprattutto alla luce dei precedenti D.A.Spo. del ricorrente e della mancanza di riscontri fotografici/filmati che attestassero la partecipazione agli scontri.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo: la convalida del provvedimento del Questore non poteva avvenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica, pena la nullità generale in quanto preclude il corretto esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio cartolare. Pertanto ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, del provvedimento del Questore di Arezzo del 13/03/2025. I restanti motivi sono stati assorbiti. (La Corte ha disposto che la cancelleria dia comunicazione; il provvedimento è stato annullato senza rinvio.)
Norme richiamate
La convalida giudiziale del provvedimento impositivo non può essere pronunciata prima che siano decorse almeno 48 ore dalla notifica, per garantire il "contraddittorio cartolare" e il diritto di difesa; la violazione determina nullità generale
La mancata concessione del tempo utile per predisporre memorie difensive integra una nullità di ordine generale ai sensi della norma richiamata
Massime di principio
- Nei procedimenti di convalida di misure amministrative cautelari (es. D.A.Spo.) il giudice non può convalidare prima che siano trascorse almeno 48 ore dalla notifica: tale termine è necessario per il contraddittorio cartolare e per l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- La violazione del termine dilatorio di 48 ore comporta nullità generale del provvedimento di convalida e può portare all'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato, quantomeno per le prescrizioni illegittimamente convalidate.
- La difesa deve conservare e poter provare i tempi di notifica e di deposito (PEC, timestamp): la produzione tempestiva di memorie entro il termine è rilevante e il giudice deve valutare e motivare espressamente la risposta alle eccezioni difensive.
- Nelle valutazioni sulla durata delle misure accessorie (es. obbligo di presentazione, divieto di accesso) il giudice deve garantire proporzionalità e motivare in modo specifico, valutando la rilevanza temporale dei precedenti D.A.Spo. (distinguendo tra precedenti "recenti" — indicativi di pericolosità attuale — e "datati" — con minore valore predittivo).
- In fattispecie analoghe, se la nullità è di carattere generale e invalida il procedimento di convalida, il rimedio principale è l'annullamento dell'atto impugnato; questioni meramente istruttorie o di merito possono risultare assorbite e andranno eventualmente riesaminate in corso di un nuovo procedimento che rispetti i termini procedurali.
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