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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 perché non è stato tenuto conto dei pagamenti già effettuati dall'imputato all'Erario e la confisca dell'intero avrebbe pregiudicato la possibilità di pagare i crediti erariali; 2) violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., poiché le indagini della polizia tributaria erano state superate dagli atti di adesione e dai pagamenti intervenuti nel frattempo; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 perché il giudice non avrebbe dovuto estendere la confisca all'intero patrimonio, ma limitarla ai beni nella disponibilità dell'imputato al momento della commissione dei reati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: in assenza di elementi che consentano di ritenere ictu oculi che il profitto confiscabile sia diverso da quello indicato nel capo d'imputazione, le questioni circa l'entità del profitto e l'effetto dei pagamenti devono essere devolute al giudice dell'esecuzione per specifici accertamenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è competente a pronunciare o rettificare la confisca omessa o a verificare errori nella determinazione del profitto confiscabile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 9 giugno 2022.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata in relazione alle violazioni per le quali è stata applicata la pena su concorde richiesta delle parti; contestualizza i reati tributari per cui è stata disposta la sanzione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Riferita alla disciplina della confisca per equivalente nei reati tributari: il ricorrente lamentava un'erronea determinazione del profitto confiscabile e la mancata considerazione dei pagamenti effettuati; la Corte ha però ritenuto che, in assenza di evidenze ictu oculi, l'accertamento dettagliato sulla misura del profitto e sugli effetti dei pagamenti spetti al giudice dell'esecuzione.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Rinvocato dal ricorrente per sostenere che indagini e successivi atti di adesione/pagamento avrebbero reso inidonee le misure adottate; la Corte ha ritenuto che tali profili richiedono accertamenti specifici non sindacabili in cassazione se non ictu oculi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali del ricorrente conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se la determinazione del profitto confiscabile non è manifestamente diversa (ictu oculi) rispetto a quanto indicato in giudizio, la Cassazione rinvia la valutazione al giudice dell'esecuzione per accertamenti specifici.
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a pronunciarsi sulla confisca omessa o sulla rettifica della misura della confisca disposta dal giudice della cognizione quando occorrono specifici accertamenti di fatto.
  • Le contestazioni relative a pagamenti intervenuti dopo i fatti o ad atti di adesione che possono ridurre il profitto confiscabile devono essere valutate nel procedimento esecutivo; la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito senza evidenze immediate e manifeste.
  • La decisione di rigetto del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando la pena è applicata su concorde richiesta delle parti, eventuali omissioni o errori relativi alla confisca possono essere sanati o accertati dal giudice dell'esecuzione, non necessariamente in sede di cassazione.

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