Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 perché non è stato tenuto conto dei pagamenti già effettuati dall'imputato all'Erario e la confisca dell'intero avrebbe pregiudicato la possibilità di pagare i crediti erariali; 2) violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., poiché le indagini della polizia tributaria erano state superate dagli atti di adesione e dai pagamenti intervenuti nel frattempo; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 perché il giudice non avrebbe dovuto estendere la confisca all'intero patrimonio, ma limitarla ai beni nella disponibilità dell'imputato al momento della commissione dei reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: in assenza di elementi che consentano di ritenere ictu oculi che il profitto confiscabile sia diverso da quello indicato nel capo d'imputazione, le questioni circa l'entità del profitto e l'effetto dei pagamenti devono essere devolute al giudice dell'esecuzione per specifici accertamenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è competente a pronunciare o rettificare la confisca omessa o a verificare errori nella determinazione del profitto confiscabile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 9 giugno 2022.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alle violazioni per le quali è stata applicata la pena su concorde richiesta delle parti; contestualizza i reati tributari per cui è stata disposta la sanzione.
Riferita alla disciplina della confisca per equivalente nei reati tributari: il ricorrente lamentava un'erronea determinazione del profitto confiscabile e la mancata considerazione dei pagamenti effettuati; la Corte ha però ritenuto che, in assenza di evidenze ictu oculi, l'accertamento dettagliato sulla misura del profitto e sugli effetti dei pagamenti spetti al giudice dell'esecuzione.
Rinvocato dal ricorrente per sostenere che indagini e successivi atti di adesione/pagamento avrebbero reso inidonee le misure adottate; la Corte ha ritenuto che tali profili richiedono accertamenti specifici non sindacabili in cassazione se non ictu oculi.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali del ricorrente conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se la determinazione del profitto confiscabile non è manifestamente diversa (ictu oculi) rispetto a quanto indicato in giudizio, la Cassazione rinvia la valutazione al giudice dell'esecuzione per accertamenti specifici.
- Il giudice dell'esecuzione è competente a pronunciarsi sulla confisca omessa o sulla rettifica della misura della confisca disposta dal giudice della cognizione quando occorrono specifici accertamenti di fatto.
- Le contestazioni relative a pagamenti intervenuti dopo i fatti o ad atti di adesione che possono ridurre il profitto confiscabile devono essere valutate nel procedimento esecutivo; la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito senza evidenze immediate e manifeste.
- La decisione di rigetto del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando la pena è applicata su concorde richiesta delle parti, eventuali omissioni o errori relativi alla confisca possono essere sanati o accertati dal giudice dell'esecuzione, non necessariamente in sede di cassazione.
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