Cassazione Penale, Ordinanza n. 00454/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur escludendo il concorso di reati e riducendo la pena mediante eliminazione dell'aumento per continuazione, aveva confermato la responsabilità per un unico reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Con il primo motivo il ricorrente chiedeva sostanzialmente l'assoluzione per una parte del quantitativo di droga detenuta, deducendo che non vi fosse prova della destinazione allo spaccio di tutto il materiale sequestrato. Con un ulteriore motivo contestava il trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa nella determinazione della pena e nel giudizio sulle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la ratio della decisione di appello, che aveva escluso il concorso di reati e ricondotto i fatti a un unico reato di detenzione, con conseguente eliminazione dell'aumento per continuazione. Ha inoltre ritenuto corretta e non illogica la motivazione sulla destinazione allo spaccio, desunta da una pluralità di indici fattuali: dato ponderale, assenza di redditi adeguati, circostanze di luogo e tempo del controllo e riscontrata attività di spaccio. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate generiche, poiché la Corte di appello aveva già motivato sulla pena e valorizzato gli elementi difensivi nel riconoscere le attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in censure generiche o assertive.
- La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta in via indiziaria da una pluralità di elementi fattuali convergenti, purché la motivazione sia logica e non manifestamente illogica.
- Quando il giudice di merito ha già escluso il concorso di reati e rideterminato la pena eliminando l'aumento per continuazione, non è consentito proporre in cassazione una richiesta generica di assoluzione limitata a una parte del quantitativo detenuto senza confrontarsi con tale accertamento.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si misurano con la concreta motivazione con cui il giudice di merito ha determinato la pena e ha già valorizzato gli elementi favorevoli alla difesa nel giudizio sulle attenuanti generiche.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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