Sentenza del 05/03/2018 n. 903 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giudicato esterno ultrattivo - Rilevanza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'efficacia ultrattiva del giudicato tributario formatosi per una determinata annualità d'imposta. Il giudicato può rilevare anche per annualità diverse quando riguarda il medesimo rapporto giuridico e risolve, con efficacia vincolante, una questione di fatto o di diritto comune e logicamente preliminare rispetto ai successivi giudizi. Tale efficacia non è esclusa dal principio di autonomia dei periodi d'imposta, purché il giudicato concerna qualificazioni giuridiche o elementi strutturali tendenzialmente permanenti della fattispecie tributaria, e non elementi variabili come la capacità contributiva.
La decisione
È stata affermata la rilevanza del giudicato esterno formatosi per un'annualità anche nei giudizi relativi ad altre annualità, quando ricorrono le condizioni sostanziali e processuali indicate. Il giudicato è rilevabile d'ufficio, può essersi formato anche dopo la sentenza impugnata e può essere prodotto nel giudizio di legittimità nonostante il divieto generale dell'art. 372 c.p.c. Se la produzione avviene oltre il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., deve essere garantito il contraddittorio mediante assegnazione alle parti di un termine per osservazioni. Il testo non indica l'esito concreto di una controversia tra soggetti individuati, né consente di stabilire quale parte abbia prevalso.
Norme richiamate
Il divieto di produrre nuovi documenti in cassazione non impedisce la produzione del giudicato esterno, trattandosi di un elemento rilevabile d'ufficio e potenzialmente formatosi anche dopo la sentenza impugnata.
La produzione del giudicato oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza non determina automaticamente l'inutilizzabilità; occorre però assegnare alle altre parti un termine per formulare osservazioni, a tutela del contraddittorio.
Principio dell'autonomia dei periodi d'imposta
Il principio non esclude l'efficacia ultrattiva del giudicato quando la decisione riguarda qualificazioni giuridiche o elementi permanenti comuni a più annualità; resta invece esclusa per elementi variabili da periodo a periodo.
Massime di principio
- Una sentenza definitiva relativa a un'annualità può vincolare anche annualità diverse se le controversie riguardano lo stesso rapporto giuridico e una questione comune, fondamentale e logicamente preliminare.
- L'efficacia ultrattiva non opera automaticamente per ogni elemento dell'imposta: è normalmente limitata alle qualificazioni giuridiche stabili e non si estende a dati variabili, come ricavi, costi o capacità contributiva del singolo periodo.
- Prima di invocare il giudicato esterno occorre verificare l'identità sostanziale della questione decisa, la definitività della sentenza e la sua rilevanza come premessa indispensabile del nuovo giudizio.
- Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio anche in cassazione e può essere prodotto successivamente, ma la controparte deve poterlo esaminare e contestare nel rispetto del contraddittorio.
- Il principio tutela la coerenza delle decisioni giudiziarie, ma non consente di trasformare la decisione su un'annualità in una presunzione automatica circa tutti gli aspetti delle annualità successive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →