Cassazione Penale, Sentenza n. 10354/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per rissa (14/03/2019), deducendo carenza di motivazione quanto alla determinazione della pena eccessiva rispetto ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., nonché la violazione del principio di non retroattività in relazione alla modifica dell'art. 588 c.p.: la norma al momento del fatto (14/03/2019) prevedeva la multa fino a € 309, mentre la successiva modifica normativa (d.l. 21/10/2020, n. 130 conv. in l. 18/12/2020, n. 173) ha aumentato il massimo a "fino ad euro 2.000", applicato dai giudici a torto per fatti anteriori alla riforma.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, perché la novella peggiorativa dell'art. 588 c.p. è normativa sostanziale e dunque non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi il 14/03/2019. Per tale motivo la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena nei limiti applicabili al momento del fatto (pena inflitta ritenuta illegale).
Norme richiamate
prima della modifica: "multa fino ad euro 309"; dopo la modifica (d.l. 21/10/2020, n.130 conv. in l. 18/12/2020, n.173): "fino ad euro 2000 di multa"
La Corte ha ritenuto che la modifica abbia ampliato in pejus la cornice edittale (norma sostanziale); pertanto non è applicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica per effetto del principio di non retroattività delle norme peggiorative.
art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen. (aggravante)
La rilevanza dell'aggravante è stata richiamata in ordine alla qualificazione del reato, ma non ha giustificato invece l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quanto previsto al momento del fatto.
art. 132 cod. pen. (determinazione della pena)
I ricorrenti lamentavano un'applicazione sbilanciata dei criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto prevalente il profilo di illegittimità della pena per retroattività della norma peggiorativa.
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti e applicazione delle norme)
Richiamato come parametro cui attenersi per una motivazione adeguata della pena, ma la decisione si è concentrata sulla illegittimità dell'aumento del limite edittale applicato retroattivamente.
d.l. 21/10/2020, n. 130 conv. in l. 18/12/2020, n. 173 (modifica art. 588 c.p.)
La Corte ha evidenziato che la novella ha peggiorato il trattamento sanzionatorio e perciò non può trovare applicazione retroattiva rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
La Corte ha richiamato tali principi per affermare che non si può infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento del fatto; la tutela si estende anche alle pene pecuniarie.
Art. 7 CEDU
Richiamato a supporto del principio che vieta l'applicazione retroattiva di sanzioni più gravi, affermando la necessità che la pena non sia superiore a quella allora prevista.
Precedente giurisprudenziale: Sez. 5, n. 809 del 29/04/1985, Lattanzio (Rv. 169333-01)
Cita il principio consolidato che la pena non prevista o eccedente il limite legale è illegale; principio esteso anche alle pene pecuniarie.
Massime di principio
- Una modifica normativa che innalzi il massimo edittale di una pena è norma sostanziale: se peggiorativa non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore.
- Per determinare la pena va preso in considerazione il quadro normativo vigente al momento della commissione del reato; eventuali novità peggiorative sopravvenute non possono essere applicate.
- Il principio di legalità (art. 25 Cost., art. 2 c.p. e art. 7 CEDU) tutela anche le pene pecuniarie: una multa che ecceda il limite allora previsto è illegale.
- Se la pena è illegale per applicazione di una norma peggiorativa, la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per la rideterminazione della pena.
- In ricorsi simili occorre sempre verificare la data del fatto rispetto alla data di entrata in vigore di eventuali riforme penali e richiamare, se necessario, il divieto di retroattività in peius.
- Le censure sulla motivazione ai sensi degli artt. 132-133 c.p. sono rilevanti, ma se sussiste un problema primario di illegittimità della cornice edittale la Corte si pronuncia prima su quest'ultimo profilo.
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