Cassazione Penale, Ordinanza n. 20777/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato dalla recidiva. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena e degli aumenti/su diminuzioni applicati. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sulla pena era adeguata perché richiamava la tipologia del tentativo esaminato.
Norme richiamate
richiamato quale norma incriminatrice relativa al tentativo contestato e già oggetto di conferma in appello
richiamato quale fattispecie di furto posta a base della condanna
richiamato per la recidiva contestata e confermata
indicato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena
indicato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena
Cassa delle ammende
somma irrogata al ricorrente a titolo di sanzione conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito se esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sola graduazione della pena con un vizio di motivazione, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Quando il giudice di merito richiama in modo congruo la tipologia del tentativo e gli elementi rilevanti ai fini sanzionatori, l'onere motivazionale sul trattamento della pena deve ritenersi adeguatamente assolto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo dedotto mira a ottenere una diversa valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio senza evidenziare un vizio giuridicamente scrutinabile.
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