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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20777/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato dalla recidiva. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena e degli aumenti/su diminuzioni applicati. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sulla pena era adeguata perché richiamava la tipologia del tentativo esaminato.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice relativa al tentativo contestato e già oggetto di conferma in appello

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale fattispecie di furto posta a base della condanna

  • art. 99, comma 4 c.p.

    richiamato per la recidiva contestata e confermata

  • art. 132 c.p.

    indicato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    indicato come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena

  • Cassa delle ammende

    somma irrogata al ricorrente a titolo di sanzione conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito se esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sola graduazione della pena con un vizio di motivazione, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Quando il giudice di merito richiama in modo congruo la tipologia del tentativo e gli elementi rilevanti ai fini sanzionatori, l'onere motivazionale sul trattamento della pena deve ritenersi adeguatamente assolto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo dedotto mira a ottenere una diversa valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio senza evidenziare un vizio giuridicamente scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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