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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08070/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mittente)

La controversia

Una società aveva partecipato a una gara pubblica e, per rispettare il termine di presentazione dell’offerta, aveva affidato la spedizione a un servizio postale celere che prometteva la consegna in un giorno. La busta, però, è arrivata dopo la scadenza del termine di gara, con conseguente esclusione della concorrente dalla procedura, pur essendo l’offerta potenzialmente la più vantaggiosa. La società mittente ha quindi agito contro il gestore postale chiedendo il risarcimento del danno da ritardo. Nei gradi di merito è stato riconosciuto il ritardo imputabile al gestore, ma la responsabilità è stata limitata al solo rimborso del prezzo della spedizione sulla base della carta dei servizi e di clausole contrattuali sottoscritte. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1176, 1218, 1223 e 1225 c.c., sostenendo che il regime speciale di limitazione della responsabilità del gestore postale era stato espunto dall’ordinamento per effetto delle sentenze della Corte costituzionale e che, pertanto, dovevano applicarsi le regole ordinarie dell’inadempimento contrattuale; ha inoltre contestato che l’imprevedibilità del contenuto della busta potesse escludere la responsabilità, incidendo semmai solo sulla quantificazione del danno. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., assumendo che la clausola di limitazione di responsabilità era vessatoria e comunque nulla perché contrastante con norme imperative, non potendo essere validamente opposta anche se richiamata nelle condizioni generali del servizio. Con il terzo motivo ha prospettato la violazione del principio di eguaglianza nella lettura seguita dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte di merito in diversa composizione. Ha affermato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina speciale che limitava la responsabilità del gestore postale e della successiva evoluzione legislativa, Poste Italiane è soggetta alle regole di diritto comune in tema di responsabilità contrattuale; dunque, in caso di ritardo imputabile, deve risarcire il danno prevedibile da mancato recapito, non potendo la responsabilità essere ridotta al solo costo della spedizione. Ha inoltre precisato che l’imprevedibilità del danno non esclude il diritto al risarcimento, ma incide soltanto sulla sua misura, da valutarsi secondo la prevedibilità astratta propria della categoria di rapporti. La clausola contrattuale che pretendesse di ripristinare una limitazione di responsabilità incompatibile con norme imperative è nulla nella parte corrispondente e sostituita di diritto dalla disciplina imperativa.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato come parametro della diligenza nell’adempimento contrattuale del gestore postale, soggetto alle regole ordinarie di comportamento del debitore.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità del gestore postale, in assenza di prova dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile, segue il regime generale dell’inadempimento contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile va commisurato alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, non al mero rimborso del prezzo della spedizione.

  • art. 1225 c.c.

    L’imprevedibilità rileva sulla misura del danno risarcibile, non sull’esistenza della responsabilità o del danno stesso.

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole limitative della responsabilità richiedono specifica approvazione; inoltre, se contrastano con norme imperative, sono nulle nella parte incompatibile.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato in relazione all’inserzione di condizioni generali e alla loro efficacia nei confronti dell’aderente.

  • art. 6 d.P.R. n. 156 del 1973

    La disciplina speciale che escludeva o limitava la responsabilità del gestore postale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

  • d.lgs. n. 261 del 1999, art. 19

    Nel testo vigente, la responsabilità per i servizi postali è disciplinata, per quanto non previsto dal decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.

  • L. n. 58 del 2011, art. 15

    Ha sostituito l’art. 19 del d.lgs. n. 261 del 1999, confermando la soggezione del gestore postale al diritto comune.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    La carta della qualità del servizio non può derogare ai principi di rango superiore e non può giustificare una limitazione della responsabilità incompatibile con il diritto comune e con i principi costituzionali.

  • Corte cost. n. 254 del 2002

    Ha dichiarato illegittima la totale esenzione da responsabilità del gestore del servizio postale.

  • Corte cost. n. 46 del 2011

    Ha dichiarato illegittima la previsione che limitava la responsabilità del gestore al solo costo di spedizione, ritenendola un ingiustificato privilegio.

Massime di principio

  • Dopo l’eliminazione del regime speciale di favore per il gestore postale, la responsabilità per il ritardo nel recapito è regolata dalle norme generali dell’inadempimento contrattuale.
  • Una clausola contrattuale che riproduca una limitazione di responsabilità già espunta dall’ordinamento per contrasto con principi costituzionali è nulla nella parte incompatibile e viene sostituita di diritto dalla disciplina imperativa.
  • L’imprevedibilità del contenuto o dell’entità del pregiudizio non esclude la responsabilità del debitore, ma può incidere soltanto sulla quantificazione del danno risarcibile secondo il criterio della prevedibilità astratta propria della categoria di rapporti.
  • Il risarcimento dovuto dal gestore postale per il ritardo non può essere automaticamente circoscritto al rimborso del prezzo della spedizione, se l’inadempimento ha causato un pregiudizio ulteriore prevedibile secondo l’ordinario andamento del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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