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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1591/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto l'impugnazione del titolo abilitativo per l'assegnazione di nuovi servizi marittimi sullo scalo portuale di Molo Masuccio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione autorizzante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava il titolo abilitativo prot. n. 279156 del 30 maggio 2023, rilasciato in favore della società cooperativa controinteressata per nuovi servizi marittimi sullo scalo di Molo Masuccio, e la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso. I quattro motivi d'appello deducevano error in iudicando, falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale Campania n. 7/2016, motivazione illogica e superficiale, travisamento, errore di fatto e omessa pronuncia. In particolare, l'appellante sosteneva che la domanda originaria per servizi annuali, presentata entro la finestra temporale del 15-31 ottobre 2022, riguardasse il Molo Manfredi e che la successiva richiesta di localizzazione sul Molo Masuccio, formulata nell'aprile 2023 dopo la disponibilità di nuovi slot, costituisse una nuova domanda tardiva. Deduceva inoltre la carenza, in capo alla controinteressata, del requisito della disponibilità giuridica del naviglio, assumendo che un'offerta di vendita e un contratto preliminare non fossero sufficienti e che la nave indicata non fosse iscritta presso il Compartimento marittimo di Salerno né munita della necessaria licenza per il trasporto passeggeri. Contestava poi l'effettiva acquisizione del parere di sicurezza dell'autorità marittima prima dell'autorizzazione sul Molo Masuccio, sostenendo che il parere fosse stato acquisito solo successivamente nell'ambito della procedura di coordinamento. Infine, deduceva l'illegittimità derivata del decreto dirigenziale n. 142/2023 di approvazione del quadro orario regionale.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Quanto alla tempestività della domanda, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'istanza della controinteressata era stata presentata il 28 ottobre 2022, entro la finestra temporale prevista, e che il titolo autorizzatorio faceva espresso riferimento a tale istanza. La successiva definizione della localizzazione e degli orari è stata qualificata come esito del sistema regionale di armonizzazione delle istanze concorrenti, fondato su criteri oggettivi di compatibilità tecnica, sulla possibile disponibilità sopravvenuta degli scali e sulla valutazione dell'interesse pubblico, non come nuova domanda tardiva. Il Collegio ha escluso che vi fosse stata una modifica dell'istanza idonea a eludere le finestre temporali. Quanto al naviglio, ha ritenuto sufficiente, alla luce dell'art. 3 del regolamento regionale n. 7/2016 e dello schema di domanda approvato dalla Regione, la dichiarazione di disponibilità di un'unità navale conforme ai requisiti, rilevando che la disciplina richiamata richiedeva l'indicazione delle caratteristiche del naviglio e non gli ulteriori adempimenti sostenuti dall'appellante; ha quindi escluso criticità o dichiarazioni mendaci. Quanto al parere di sicurezza, ha accertato che esso era espressamente riferito alla localizzazione dei servizi sul Molo Masuccio e non aveva perso efficacia. È stata inoltre esclusa l'illegittimità derivata del decreto dirigenziale n. 142/2023. In relazione all'omessa pronuncia, il Collegio ha precisato che nel processo amministrativo il vizio sussiste solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare il punto controverso; non ricorre invece quando la statuizione di rigetto risulti implicitamente dalla motivazione complessiva e da una tesi decisoria incompatibile con la pretesa dedotta. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e spese di legge per ciascuna delle tre parti resistenti vittoriose.

Norme richiamate

  • artt. 2, 3 e 4 l.r. Campania n. 7/2016

    La disciplina regionale regola la presentazione delle istanze per i servizi marittimi, i requisiti e il sistema temporale delle domande; il Collegio ha ritenuto tempestiva l'istanza presentata entro la finestra del 15-31 ottobre e compatibile con la successiva armonizzazione della localizzazione e degli orari.

  • art. 6 l.r. Campania n. 7/2016

    La procedura di coordinamento consente l'armonizzazione delle istanze concorrenti e la definizione dell'assetto degli accosti secondo criteri di compatibilità tecnica e di interesse pubblico.

  • art. 3 regolamento regionale Campania 13 ottobre 2016 n. 7

    l’istanza di autorizzazione debba essere “redatta in conformità allo schema approvato dalla Regione ……” e che lo schema debba richiedere “d) le caratteristiche del naviglio destinato allo svolgimento del servizio richiesto”

    Ai fini della domanda, la disciplina richiede l'indicazione delle caratteristiche del naviglio destinato al servizio; nel caso esaminato il Collegio ha escluso che fossero necessari, già in sede di presentazione, gli ulteriori adempimenti invocati dall'appellante.

  • artt. 146, 153 e 154 Codice della navigazione

    Sono stati richiamati dall'appellante per sostenere la necessità dell'iscrizione del naviglio e dello status di armatore; il Collegio non ha accolto la censura fondata su tali disposizioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Applicabile al processo amministrativo con gli adattamenti elaborati dalla giurisprudenza, impone di verificare l'omessa pronuncia considerando la motivazione nel suo complesso; l'omissione non sussiste quando la decisione di rigetto sia desumibile implicitamente da una statuizione incompatibile con la pretesa.

Massime di principio

  • Nel sistema regionale di autorizzazione dei servizi marittimi, la domanda presentata entro la finestra temporale prevista non diventa una nuova domanda tardiva per il solo fatto che, nella successiva fase di armonizzazione delle istanze concorrenti, la localizzazione finale venga definita o modificata in relazione alla disponibilità sopravvenuta degli scali e alla compatibilità tecnica.
  • La verifica della tempestività di una domanda autorizzatoria deve essere compiuta avendo riguardo all'istanza effettivamente presentata e al contenuto del titolo autorizzatorio, senza qualificare come nuova domanda ogni successiva definizione degli orari o dello scalo derivante dalla procedura di coordinamento prevista dalla disciplina regionale.
  • Quando la disciplina regionale e lo schema di domanda richiedono l'indicazione delle caratteristiche del naviglio destinato al servizio, non possono essere imposti, in assenza di una specifica previsione, ulteriori requisiti documentali o formali non necessari già al momento della presentazione dell'istanza.
  • Il parere dell'autorità marittima sulla sicurezza, se riferito espressamente alla localizzazione dei servizi presso lo scalo interessato, può sorreggere il titolo autorizzatorio relativo a tale localizzazione e non perde efficacia per il solo decorso del procedimento di armonizzazione.
  • Nel processo amministrativo l'omessa pronuncia non ricorre per la sola mancanza di una risposta espressa a ogni argomento: il vizio sussiste soltanto quando sia stato completamente omesso l'esame di una domanda o di un punto decisivo. È sufficiente una statuizione implicita di rigetto quando la motivazione complessiva adotti una soluzione logicamente incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoAppello
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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