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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19938/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di una società del settore radiotelevisivo, assunta inizialmente con contratto di formazione e lavoro e poi stabilizzata, inquadrata come quadro dal 1999 e promossa dirigente dal 2004, pur sostenendo di avere svolto già dal 1999 mansioni dirigenziali apicali. La lavoratrice deduceva inoltre di avere prestato attività anche in favore di altre società del gruppo, chiedendo l’accertamento della natura dirigenziale delle mansioni, il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo 1999-2004 e per il periodo successivo fino alla cessazione del rapporto, le conseguenti differenze di TFR, l’indennità sostitutiva per ferie non godute, nonché il risarcimento per omissione contributiva. In appello la domanda è stata respinta, con accertamento che la lavoratrice, almeno per il periodo dirigenziale, poteva autodeterminarsi le ferie e che, in ogni caso, risultava documentalmente la fruizione di periodi feriali in più anni. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di plurime norme costituzionali, europee, contrattuali e codicistiche, sostenendo che il mancato godimento delle ferie fosse pacifico o comunque provato dall’ultima busta paga e che, secondo la giurisprudenza, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di averla invitata a fruirne e il suo eventuale rifiuto; ha anche contestato la valutazione delle prove e l’uso delle buste paga ai fini dell’esclusione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la mancata fruizione delle ferie non fosse un fatto pacifico e che il vizio prospettabile, quanto al documento richiamato, sarebbe stato semmai quello motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., comunque precluso dalla doppia conforme; dall’altro lato ha osservato che la Corte d’appello aveva comunque accertato in fatto che, per il periodo in cui la lavoratrice era dirigente, ella aveva il potere di determinare autonomamente le ferie e che, per gli altri anni, aveva effettivamente fruito di ferie in agosto e in ulteriori periodi dell’anno, così escludendo in radice il presupposto del diritto all’indennità sostitutiva. La Cassazione ha inoltre escluso l’ammissibilità delle censure relative agli artt. 115 e 116 c.p.c., perché volte solo a criticare la valutazione del materiale probatorio e non a denunciare reali violazioni dei criteri legali di decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    La irrinunciabilità del diritto alle ferie non impedisce di negare l’indennità sostitutiva quando il lavoratore, avendo il potere di autodeterminarsi le ferie, non ne abbia fatto richiesta.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Richiamato come fonte del diritto alle ferie annuali retribuite e della sua irrinunciabilità, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia UE.

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato a fondamento del diritto alle ferie annuali retribuite.

  • art. 6, par. 1, Trattato sull’Unione europea

    Citate come norme di contesto sovranazionale a sostegno della tutela delle ferie.

  • art. 7 CCNL dirigenti industria

    Richiamato dalla ricorrente come fonte contrattuale del trattamento economico dirigenziale.

  • art. 38 CCNL radiotelevisioni private

    Richiamato dalla ricorrente come fonte contrattuale applicabile al rapporto.

  • art. 2109 c.c.

    Norma evocata sul godimento delle ferie e sulla loro disciplina nel rapporto di lavoro.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato in relazione alla disciplina legale delle ferie e alla loro fruizione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per il riparto dell’onere della prova circa il mancato godimento delle ferie.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per il tema delle presunzioni e della prova del mancato godimento delle ferie.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai limiti legali, non quando si contesti il peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o viola specifiche regole di valutazione; non basta contestare il prudente apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo proposto, poi ritenuto inammissibile per la sostanza delle censure.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che, per come articolata, la censura avrebbe semmai riguardato un vizio motivazionale, in ogni caso precluso dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la preclusione del sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L’indennità sostitutiva delle ferie non godute presuppone, in via generale, che il mancato godimento sia dipeso da una causa non imputabile al lavoratore, come la volontà del datore di lavoro o eccezionali esigenze aziendali ostative; essa non spetta quando il lavoratore, specie se apicale, aveva il potere di autodeterminare le ferie e non ne abbia fatto richiesta.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cassazione è ammissibile solo se si denuncia l’utilizzo di prove non introdotte, la disapplicazione di prove legali o l’erronea attribuzione di valore legale a prove valutabili liberamente; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio.
  • Quando la sentenza di appello ha già compiuto un accertamento di fatto analitico e conforme a quello di primo grado, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una critica alla ricostruzione fattuale, specie se la doglianza sarebbe comunque riconducibile al vizio motivazionale precluso dalla doppia conforme.
  • Ai fini del diritto all’indennità per ferie non godute, il giudice può valorizzare non solo la prova diretta del mancato godimento, ma anche la documentazione retributiva e l’effettiva fruizione di periodi di assenza in anni e mesi incompatibili con la tesi dell’omissione totale.
  • Il mero richiamo al riparto dell’onere della prova non consente l’accoglimento della domanda se il giudice di merito ha escluso in fatto il presupposto costitutivo del credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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