Cassazione Penale, Sentenza n. 33567/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L'imputata, quale rappresentante legale di una società, era stata condannata per il reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000, per non avere presentato la dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2014, con finalità di evasione fiscale. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'insussistenza dell'obbligo dichiarativo, sostenendo che il fallimento della società era stato dichiarato il 4 dicembre 2015, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, fissata al 30 dicembre 2015, e che la documentazione contabile era stata consegnata al curatore. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del dolo specifico di evasione, sostenendo che i giudici di merito lo avevano erroneamente identificato con la mera consapevolezza dell'obbligo dichiarativo e dell'omissione, valorizzando anche un precedente penale fallimentare. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, nonostante la richiesta formulata in appello, censurando il rilievo attribuito alla precedente concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa a un periodo d'imposta anteriore al fallimento permane in capo al soggetto che aveva la gestione dell'impresa durante quel periodo e che tale obbligo non viene meno per il successivo sopraggiungere del fallimento prima della scadenza del termine dichiarativo. La Corte ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la motivazione della sentenza impugnata aveva confuso il dolo generico, consistente nella volontaria omissione della dichiarazione con consapevolezza dell'imposta dovuta, con il dolo specifico di evasione, costituito dalla finalità di evadere le imposte. La sola volontarietà dell'omissione e l'entità dell'imposta non dichiarata non dimostrano automaticamente tale finalità ulteriore. La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente all'elemento soggettivo del reato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
La fattispecie di omessa dichiarazione richiede, oltre alla condotta omissiva sorretta dal dolo generico, il dolo specifico consistente nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
È richiamato in relazione all'obbligo della precedente rappresentante legale di consegnare la documentazione contabile al curatore; tale adempimento non esclude l'obbligo dichiarativo relativo al periodo d'imposta gestito prima del fallimento.
art. 20-bis legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva.
Richiamato nella motivazione del giudice di merito in relazione alla necessità di rinunciare alla sospensione condizionale della pena per ottenere la pena sostitutiva.
Massime di principio
- Nell'omessa dichiarazione fiscale, il soggetto che gestiva l'impresa durante il periodo d'imposta resta obbligato a presentare la dichiarazione relativa a quel periodo, anche se il fallimento interviene prima della scadenza del termine per la presentazione; il curatore è tenuto agli adempimenti relativi ai periodi successivi, compreso quello nel quale interviene il fallimento.
- Il dolo specifico di evasione richiesto dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000 non coincide con la mera consapevolezza dell'obbligo dichiarativo, dell'omissione e dell'entità dell'imposta dovuta.
- La prova del dolo specifico di evasione richiede un accertamento rigoroso della finalità cui è diretta la condotta omissiva. L'entità dell'imposta e il superamento della soglia di punibilità possono costituire elementi di valutazione, ma non consentono di desumere automaticamente il fine di evasione dalla sola volontarietà dell'omissione.
- Nel reato a dolo specifico di omessa dichiarazione, il dolo generico deve sorreggere la condotta omissiva e il dolo specifico si aggiunge ad esso come ulteriore finalità di evasione; i due profili non possono essere confusi nella motivazione giudiziale.
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