Cassazione Civile, Ordinanza n. 26982/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina dall’avviso di accertamento n. RJ603T100002/2010, relativo all’anno d’imposta 2006, con cui, dopo una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione del 26 gennaio 2009, l’Agenzia delle entrate recuperava IVA, IRES e IRAP. La verifica aveva rilevato l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per le imposte dirette, l’IVA e l’IRAP e la mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie, fatta eccezione per il registro delle fatture emesse, ritenuto irregolare. L’Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito sulla base delle fatture emesse e della documentazione acquisita e aveva recuperato l’IVA sull’intero ammontare delle fatture attive senza riconoscere la detrazione sugli acquisti. La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 11267/2016 del 3 novembre 2016, accolse parzialmente il ricorso della società limitatamente all’IVA e lo respinse nel resto. In appello, l’Agenzia propose gravame principale e la contribuente appello incidentale, insistendo per il riconoscimento dei costi risultanti dal modello 770 e dalla documentazione prodotta, nonché della detrazione dell’IVA sugli acquisti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 4471/2024 del 10 giugno 2024, accolse parzialmente l’appello principale e respinse quello incidentale; riconobbe tuttavia la detrazione dell’IVA sulle fatture passive esibite in verifica, demandando all’Ufficio la determinazione dell’importo detraibile in sede di liquidazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 633/1972. Ha contestato il riconoscimento della detrazione nonostante l’omessa dichiarazione annuale IVA e ha dedotto che non risultavano accertati né i versamenti emergenti dalle liquidazioni periodiche né l’adempimento dei relativi obblighi dichiarativi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha precisato che le violazioni formali, di per sé, non escludono la nascita del diritto alla detrazione se sono dimostrati i requisiti sostanziali, ma il diritto deve essere esercitato entro il termine previsto; il suo sorgere non estingue automaticamente il debito d’imposta. Ha inoltre chiarito che la specifica regola dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972, che limita il computo in detrazione ai versamenti eseguiti e alle imposte risultanti dalle liquidazioni periodiche, riguarda l’ipotesi delineata dalle Sezioni Unite n. 17757/2016, caratterizzata dall’esistenza dei requisiti sostanziali, da eccedenza risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti e dalla deduzione entro il termine previsto dall’art. 19. Nella decisione impugnata, invece, non risultava verificato il rispetto dei requisiti sostanziali, del termine per l’esercizio della detrazione né dei presupposti richiamati dall’art. 55; la mera esistenza delle fatture passive non era sufficiente. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’accertamento di tali elementi e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Nel caso di specie, dalla motivazione non emerge in alcun modo la verifica del rispetto dei requisiti sostanziali fissati dalla direttiva, del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, né dei presupposti contemplati dal suddetto art, 55 del d.P.R. n. 633/1972. Il mero riscontro dell'esistenza delle fatture di acquisto non era, pertanto, sufficiente a riconoscere la detrazione senza l'accertamento dei predetti requisiti e del tempestivo esercizio del diritto.
In caso di omessa dichiarazione, il solo riscontro delle fatture di acquisto non consente di riconoscere la detrazione: occorre accertare i requisiti sostanziali, il tempestivo esercizio del diritto e, secondo la fattispecie rilevante, i presupposti previsti dall’art. 55.
E la Corte di giustizia UE ha reiteratamente stabilito che un termine di decadenza di due anni, quale quello previsto dall’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in esame nel procedimento principale, non può, di per sé stesso, rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione, posto che l’art. 167 e l’art. 179, comma 1, della direttiva IVA (contenuto nel capo IV del titolo X della direttiva IVA richiamato dalla Corte giust. UE, 21 novembre 2018, causa C-648/16, Fortunata Silvia Fontana c. Agenzia delle entrate) consentono agli Stati membri di esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto (in termini, ancora Corte giust. UE, 28 luglio 2016, causa C-332/15, Astone, punto 38).
Il termine nazionale per esercitare la detrazione è compatibile con il diritto dell’Unione e il diritto deve essere fatto valere entro i limiti temporali previsti, anche se le violazioni formali non ne impediscono di per sé la nascita.
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322/1998
Deve dunque ribadirsi che, in tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti - qualora il contribuente dimostri il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 (Cass. n. 6241/2025; Cass. n. 19938/2018).
La violazione di obblighi formali non esclude la detrazione se il contribuente prova i requisiti sostanziali, ma il diritto deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto.
Massime di principio
- Le violazioni degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione IVA non impediscono, da sole, la nascita del diritto alla detrazione se risultano provati i requisiti sostanziali; possono tuttavia incidere sul suo esercizio, che deve avvenire entro il termine previsto dalla legge.
- Il diritto alla detrazione IVA, pur sorgendo quando l’imposta detraibile diviene esigibile, non estingue automaticamente il debito d’imposta: il titolare deve esercitarlo tempestivamente.
- In presenza di omessa dichiarazione annuale, l’esistenza delle sole fatture di acquisto non basta a riconoscere la detrazione. Il giudice deve verificare i requisiti sostanziali, il rispetto del termine per l’esercizio del diritto e gli ulteriori presupposti normativi pertinenti.
- La previsione dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972 che consente di computare in detrazione soltanto i versamenti eseguiti e le imposte risultanti dalle liquidazioni periodiche si riferisce alla fattispecie in cui l’eccedenza risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti ed è dedotta entro il termine previsto dall’art. 19.
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