Sentenza del 18/05/2016 n. 10230 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento riguardava l’anno d’imposta 2003 e contestava elementi positivi di reddito non contabilizzati e costi e spese indeducibili, rettificando il reddito d’impresa in 690.444 euro. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Puglia aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’accertamento non adeguatamente analitico e non provato. L’Agenzia ha proposto tre motivi di ricorso per Cassazione: violazione degli artt. 39, comma 1, del D.P.R. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972, sostenendo che l’accertamento fosse analitico; violazione delle stesse norme, deducendo che il metodo analitico può basarsi anche su presunzioni semplici; insufficiente motivazione della CTR, che avrebbe trascurato i rilievi del processo verbale di constatazione e motivato solo apparentemente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi, perché mancava la sommaria esposizione dei fatti richiesta dall’art. 366, n. 3, c.p.c. L’Agenzia aveva assemblato o riprodotto atti processuali, senza sintetizzare i fatti sostanziali e processuali rilevanti; le limitate indicazioni contenute nel primo motivo e la trascrizione del p.v.c. nel terzo non sanavano il difetto. È rimasto quindi fermo l’esito favorevole alla contribuente nei gradi di merito. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese: 5.089,50 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
Il ricorso è inammissibile. Esso è privo della sommaria esposizione dei fatti di causa, prevista dall'art. 366 c.p.c. , n. 3, a pena di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso per Cassazione deve contenere una sintesi intelligibile dei fatti sostanziali e processuali rilevanti. La riproduzione o l’assemblaggio degli atti non sostituisce tale esposizione e può comportare l’inammissibilità.
La Corte rileva che la ricorrente aveva assemblato gli atti senza una parte espositiva sommaria, neppure nell’articolazione dei motivi. Il riferimento alla disposizione riguarda il modo in cui il ricorso era stato presentato, non un esame nel merito delle denunciate violazioni di legge.
Il motivo relativo al vizio di motivazione è descritto come riproduzione del p.v.c. seguita da una censura generica e priva di riferimenti concreti; la Corte non lo ha esaminato nel merito, essendo il ricorso inammissibile per il difetto di esposizione dei fatti.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione la ricostruzione dei fatti deve essere sintetica, selettiva e sufficiente a comprendere la vicenda e le censure: non basta allegare o copiare gli atti e demandare alla Corte l’individuazione dei passaggi rilevanti.
- Ogni motivo deve collegare in modo concreto la censura alla decisione impugnata e alla vicenda processuale; la trascrizione di documenti seguita da contestazioni generiche non rende specifica la doglianza.
- Il difetto del requisito formale dell’esposizione sommaria dei fatti può impedire l’esame di tutti i motivi, anche quando essi prospettano questioni sostanziali potenzialmente rilevanti.
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