Cassazione Penale, Sentenza n. 43320/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'appello proposto in favore di Aurora Rossi è stato dichiarato inammissibile perché l'atto di impugnazione non conteneva l'elezione o la dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; la ricorrente ha sostenuto che la norma non richiede che tale elezione o dichiarazione sia depositata contestualmente all'atto di impugnazione e ha fatto valere di aver effettuato l'elezione di domicilio al momento della scarcerazione successiva alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato, confermando che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. richiede il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, ossia contestualmente all'appello. Pertanto l'omessa contestualità ha giustificato l'inammissibilità dell'appello deciso dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
la dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere depositata "con" l'atto di impugnazione
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio è obbligatorio e deve avvenire contestualmente all'atto di impugnazione; la mancata contestualità determina l'inammissibilità dell'impugnazione
decreto legislativo n. 150 del 2023, art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la norma si applica alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo
art. 616 codice di procedura penale
Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'elezione o la dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione: la sua assenza comporta il rischio concreto di inammissibilità dell'appello.
- Prima di proporre un'impugnazione, verificare la tempestività e la completezza formale degli atti (compresa l'elezione/dichiarazione di domicilio) per evitare decadenze procedurali.
- La disposizione è stata introdotta dal d.lgs. n.150/2023 e si applica alle impugnazioni contro sentenze successivamente alla sua entrata in vigore: bisogna controllare la decorrenza temporale per valutarne l'applicabilità.
- Se l'elezione o dichiarazione di domicilio è effettuata dopo la proposizione dell'impugnazione, non è sicuro che ciò possa rimediare all'omissione: la giurisprudenza preferisce la lettura perentoria della norma che richiede la contestualità.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità per mancanza di domiciliazione, le opzioni pratiche sono limitate (ad es. proporre un nuovo atto di impugnazione correttamente compilato nei termini utili, se ammesso); pertanto è preferibile evitare l'errore formale fin dall'origine.
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