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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4628/2020 del 21/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dei compensi percepiti dal lavoratore, responsabile commerciale della società, per l’attività svolta quale titolare di organi societari negli anni 2004, 2005 e 2006. Il Tribunale di Latina, con sentenza depositata il 7 dicembre 2010, aveva deciso la controversia; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 dicembre 2015, in parziale riforma, aveva dichiarato legittimi tali compensi. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, gli ultimi tre formulati in subordine al primo; il testo non ne espone il contenuto. Nel corso del giudizio di cassazione la società ha rinunciato agli atti, alle domande e alle azioni proposte contro il lavoratore, dando atto dell’intervenuta definizione bonaria della vertenza e dell’accordo per la compensazione integrale delle spese di ogni fase e grado. Il lavoratore ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era stata sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal difensore e ritualmente notificata alla controparte; ha inoltre preso atto dell’atto di accettazione sottoscritto dal lavoratore e dal suo difensore. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Nulla ha disposto sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ultimo comma, coerentemente con l’accordo di compensazione integrale delle spese di ogni fase e grado.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Pertanto, avuto riguardo alla predetta documentazione, sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo.

    La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e accettata, integra nel caso concreto i presupposti per l’estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    Pertanto, avuto riguardo alla predetta documentazione, sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo.

    La disposizione concorre a fondare la dichiarazione di estinzione conseguente alla rinuncia agli atti ritualmente documentata e accettata.

  • art. 391 c.p.c., ultimo comma

    Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

    In seguito all’estinzione del processo per rinuncia, la Corte non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando risulta ritualmente notificata alla controparte e accettata, consente alla Corte di dichiarare estinto il processo, ricorrendone i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non dispone sulle spese del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ultimo comma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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