Cassazione Civile, Sentenza n. 4385/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, dipendente dell’ente dal 1° agosto 1989, era stato inizialmente inquadrato nella V qualifica funzionale, area B1, del CCNL Enti pubblici non economici e, dal 1° settembre 1999, nella VI qualifica funzionale, area B2. Ha chiesto il pagamento, a partire dal 30 aprile 2003, delle differenze retributive, contributive e previdenziali che assumeva dovute in relazione alle mansioni superiori progressivamente svolte, confrontando il trattamento previsto dal CCNL del comparto Enti pubblici non economici con quello applicatogli in base al CCNL Federgasacqua. Il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1942/2017 depositata l’11 luglio 2017, aveva confermato la decisione. In appello era stata respinta anche la richiesta di riunione con un altro giudizio. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi: ha contestato, tra l’altro, l’applicazione del CCNL Federgasacqua senza una sua adesione individuale e ha sostenuto che il D.Lgs. n. 141/1999 fosse costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva un’opzione per la permanenza nel pubblico impiego; ha denunciato il mancato svolgimento e la mancata ammissione di prove, vizi di motivazione e omessa pronuncia su questioni d’appello, la mancata lettura del dispositivo in primo grado, il rigetto dell’istanza di riunione, la mancata astensione dei giudici d’appello per la loro partecipazione ad altri giudizi tra le stesse parti e la violazione dell’art. 2112 c.c. Ha inoltre lamentato che, in appello, non gli fosse stato consentito di depositare una memoria conclusionale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi cinque motivi, riferiti alla pronuncia di primo grado, sono stati dichiarati inammissibili perché non è consentito impugnare con un unico atto sentenze di grado diverso emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, salvo l’ipotesi di una decisione su questione pregiudiziale e di un’altra sul merito. Il sesto motivo, relativo al rigetto dell’istanza di riunione, è stato dichiarato inammissibile: il provvedimento ha carattere ordinatorio e non decisorio, quindi non è autonomamente impugnabile. L’undicesimo motivo, sull’obbligo di astensione dei giudici d’appello, è stato rigettato: la violazione dell’obbligo va fatta valere mediante ricusazione nei modi e nei termini di legge, salvo l’ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, qui non dedotta. È stato rigettato anche il decimo motivo sulla mancata lettura del dispositivo, poiché l’affermazione della Corte d’appello circa l’avvenuta lettura non era stata contestata mediante riscontri documentali né impugnata per falso; la nullità per omessa lettura, comunque, va fatta valere con il mezzo di impugnazione ordinario e non comporta rimessione della causa al primo giudice. Le doglianze sulla mancata concessione di un termine per note difensive sono infondate, perché nel rito del lavoro non sussiste un diritto soggettivo dell’appellante al deposito di note scritte; anche la mancata ammissione delle prove non è sindacabile in cassazione quando, come nel caso concreto, il giudice d’appello ne abbia motivato l’inammissibilità per tardività e irrilevanza. Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della censura, e le censure di fatto sono state ritenute inammissibili in presenza di doppia conforme e in base ai limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nel merito, la Corte ha escluso che la trasformazione dell’ente in società per azioni abbia estinto il precedente soggetto o determinato un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.: si è trattato di una variazione della qualità giuridica con continuità dell’identità soggettiva. Ha inoltre ritenuto che l’art. 5 del D.Lgs. n. 141/1999 non richiedesse l’adesione individuale del dipendente per l’applicazione della disciplina privatistica e della contrattazione collettiva; l’accordo sindacale del 15 giugno 2000 aveva disciplinato il passaggio dal CCNL Parastato al CCNL Federgasacqua. La questione di costituzionalità è stata respinta, anche considerando le procedure di informazione e consultazione sindacale svolte e la natura transitoria delle differenze nelle condizioni di lavoro. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto. La Corte ha escluso la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non ravvisando mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, art. 5
Il citato D.Lgs. n. 141 del 1999, art. 5 (che testualmente recita: “Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Al personale dell’ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 12, comma 1, lett. s) e art. 14, comma 1, lett. b), si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 34,35 e 35 bis e successive modificazioni”) non richiama anche il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 33 e il D.P.C.M. 15 settembre 1992 (relativi alla procedura del cd. nulla osta del dipendente coinvolto dalla mobilità del pubblico impiego) per cui la prospettata necessaria adesione del singolo lavoratore, per non permanere nel pubblico impiego, non trova alcun riscontro normativo, come correttamente evidenziato anche dai giudici di seconde cure.
La disposizione assoggetta il rapporto di lavoro del personale della società alle norme privatistiche e alla contrattazione collettiva. Non richiamando la procedura di nulla osta prevista per la mobilità nel pubblico impiego, non subordina il passaggio alla disciplina privatistica all’adesione individuale del lavoratore.
art. 2112 c.c.
Invero, la trasformazione dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, art. 1 abbia comportato l’estinzione di un soggetto e la correlativa costituzione di uno nuovo in luogo del precedente, avendo determinato una mera variazione della sua qualità giuridica con mantenimento della medesima identità soggettiva, con la conseguenza che, in assenza di alterità soggettiva, non è configurabile un trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cc.
La trasformazione dell’ente in società per azioni, in presenza di continuità dell’identità soggettiva, non comporta un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
art. 51 c.p.c.
Invero, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l’istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l’ipotesi di interesse diretto in giudizio nella causa, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 23930/2009; Cass. n. 12263/2009): fattispecie quest’ultima non ricorribile nè denunziata nel caso di specie.
La violazione dell’obbligo di astensione non può, di regola, essere dedotta come motivo di nullità della sentenza: deve essere fatta valere con l’istanza di ricusazione secondo le modalità e i termini dell’art. 52 c.p.c. Resta distinta l’ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa.
art. 52 c.p.c.
Invero, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l’istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l’ipotesi di interesse diretto in giudizio nella causa, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 23930/2009; Cass. n. 12263/2009): fattispecie quest’ultima non ricorribile nè denunziata nel caso di specie.
La parte che intenda far valere la violazione dell’obbligo di astensione deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini stabiliti dalla norma.
art. 429 c.p.c.
La Corte territoriale, invero, da un lato ha dato atto che la causa era stata definita dal primo giudice nei modi previsti dal novellato art. 429 c.p.c., ossia dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: tale affermazione non è stata contestata dal ricorrente nè mediante il richiamo a riscontri documentali da cui evincere l’erroneità della affermazione (per es. verbale di udienza da cui non risulterebbe quanto dedotto) nè è stata impugnata di falso; dall’altro, in punto di diritto, va precisato che la posizione della Corte di merito è conforme al principio espresso in sede di legittimità (Cass. 9.3.2010 n. 5659; Cass. 11.5.2006 n. 10869) secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile in base al principio generale sancito dall’art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l’atto di appello, possa rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nè limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito; un eventuale rinvio ad altro giudice di appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione.
Nel rito del lavoro l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da far valere con il mezzo di impugnazione esperibile; la nullità non consente, di per sé, la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice d’appello decidere nel merito.
art. 161, primo comma, c.p.c.
La Corte territoriale, invero, da un lato ha dato atto che la causa era stata definita dal primo giudice nei modi previsti dal novellato art. 429 c.p.c., ossia dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: tale affermazione non è stata contestata dal ricorrente nè mediante il richiamo a riscontri documentali da cui evincere l’erroneità della affermazione (per es. verbale di udienza da cui non risulterebbe quanto dedotto) nè è stata impugnata di falso; dall’altro, in punto di diritto, va precisato che la posizione della Corte di merito è conforme al principio espresso in sede di legittimità (Cass. 9.3.2010 n. 5659; Cass. 11.5.2006 n. 10869) secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile in base al principio generale sancito dall’art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l’atto di appello, possa rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nè limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito; un eventuale rinvio ad altro giudice di appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione.
La nullità derivante dall’omessa lettura del dispositivo deve essere dedotta attraverso il mezzo di impugnazione previsto, secondo il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione; non determina la rimessione al primo giudice al di fuori dei casi tassativi.
artt. 353 e 354 c.p.c.
La Corte territoriale, invero, da un lato ha dato atto che la causa era stata definita dal primo giudice nei modi previsti dal novellato art. 429 c.p.c., ossia dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: tale affermazione non è stata contestata dal ricorrente nè mediante il richiamo a riscontri documentali da cui evincere l’erroneità della affermazione (per es. verbale di udienza da cui non risulterebbe quanto dedotto) nè è stata impugnata di falso; dall’altro, in punto di diritto, va precisato che la posizione della Corte di merito è conforme al principio espresso in sede di legittimità (Cass. 9.3.2010 n. 5659; Cass. 11.5.2006 n. 10869) secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile in base al principio generale sancito dall’art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l’atto di appello, possa rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nè limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito; un eventuale rinvio ad altro giudice di appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione.
La rimessione della causa al primo giudice è consentita soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; la nullità per omessa lettura del dispositivo non rientra in tali ipotesi.
art. 437 c.p.c.
29. Infondata è la doglianza con cui si lamenta la mancata autorizzazione al deposito di una memoria conclusionale, prima della decisione, atteso che nel rito lavoro l’appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alla difesa dell’appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell’art. 437 c.p.c., u.c. e dell’art. 429 cit. codice, comma 2 come effetto dell’esercizio da parte del giudice del potere discrezionale – che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità – di consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive (cfr. Cass. 13.4.2018 n. 9232; Cass. 5.8.2013 n. 18627).
Nel rito del lavoro l’appellante principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte; tale facoltà può derivare dall’esercizio discrezionale del giudice, anche implicito, di consentirne il deposito se necessario.
art. 429, secondo comma, c.p.c.
29. Infondata è la doglianza con cui si lamenta la mancata autorizzazione al deposito di una memoria conclusionale, prima della decisione, atteso che nel rito lavoro l’appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alla difesa dell’appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell’art. 437 c.p.c., u.c. e dell’art. 429 cit. codice, comma 2 come effetto dell’esercizio da parte del giudice del potere discrezionale – che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità – di consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive (cfr. Cass. 13.4.2018 n. 9232; Cass. 5.8.2013 n. 18627).
Il combinato disposto con l’art. 437 c.p.c. consente al giudice del lavoro di autorizzare, quando necessario, il deposito di note difensive; la parte non può pretenderlo come diritto autonomo.
art. 356 c.p.c.
Analogamente il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass. 8.2.2012 n. 1754; Cass. 29.3.2007 n. 7700).
Il mancato esercizio dei poteri istruttori discrezionali del giudice d’appello non è normalmente sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia palesemente incongrua o contraddittoria.
art. 112 c.p.c.
I denunziati vizi di omessa pronuncia sui motivi di appello da parte della sentenza di seconde cure sono insussistenti atteso che essi non ricorrono quando, pur non essendovi una espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata, come è avvenuto nel caso in esame, comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tali vizi siano configurabili solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.
Non sussiste omessa pronuncia quando, pur mancando una statuizione espressa su un motivo, la decisione adottata ne comporta necessariamente il rigetto; il vizio ricorre solo se è del tutto omessa la decisione su un punto indispensabile per definire la controversia.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Le censure formulate ex art. 360 c.p.c., n. 5, concernenti questioni in fatto, sono invece inammissibili vertendosi in una fattispecie di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 conv. con modific. dalla L. n. 134 del 2012 ai giudizi di appello introdotti con ricorso o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11.9.2012 e alle sentenze pubblicata a decorrere dal medesimo giorno.
In presenza di doppia conforme, le censure di fatto formulate ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. sono inammissibili secondo i presupposti temporali e applicativi indicati dalla disposizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile in causa ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones fatti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
Il vizio denunciabile riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente alla Cassazione di rivalutare la sufficienza o la razionalità della motivazione né di confrontare nuovamente la decisione con le prove.
art. 96 c.p.c.
A parere del Collegio, non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c., anche con riferimento al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8 in quanto, avendo l’istituto natura sanzionatoria e officiosa, presuppone la mala fede e la colpa grave del soccombente, nel caso di specie non ravvisabili per la particolarità di alcune questioni trattate, in particolare di quelle riguardanti il D.Lgs. n. 141 del 1999, art. 5.
La condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avente natura sanzionatoria e officiosa, presuppone mala fede o colpa grave; non è giustificata quando tali elementi non siano ravvisabili, anche in ragione della particolarità delle questioni trattate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
In caso di rigetto del ricorso e in presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La trasformazione di un ente pubblico in società per azioni, quando determina soltanto una variazione della qualità giuridica e mantiene la medesima identità soggettiva, non comporta un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
- Quando la legge dispone che il rapporto di lavoro del personale della società risultante dalla trasformazione sia regolato dal diritto privato e dalla contrattazione collettiva, senza richiamare la procedura di nulla osta prevista per la mobilità nel pubblico impiego, l’applicazione della nuova disciplina non richiede l’adesione individuale del lavoratore.
- Nel rito del lavoro l’appellante principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per replicare alla difesa dell’appellato; il giudice può autorizzarne il deposito, anche implicitamente, se lo ritiene necessario.
- Il mancato esercizio dei poteri istruttori discrezionali del giudice d’appello non è sindacabile in cassazione, salvo che le ragioni addotte siano palesemente incongrue o contraddittorie.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della questione o del motivo, anche in assenza di una statuizione espressa; il vizio sussiste solo se è interamente omessa la decisione su un punto indispensabile alla soluzione della controversia.
- Nel rito del lavoro l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina nullità, da dedurre con il mezzo di impugnazione previsto, ma non consente la rimessione della causa al primo giudice al di fuori delle ipotesi tassative di legge.
- La violazione dell’obbligo di astensione deve essere fatta valere mediante istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti; salvo l’interesse diretto del giudice nella causa, non costituisce autonomo motivo di nullità della sentenza.
- Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, e non permette una nuova valutazione della sufficienza della motivazione o delle risultanze istruttorie.
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