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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4625/2020 del 21/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società italiana aveva stipulato, il 15 ottobre 2003, un contratto d’appalto con una società rumena per la fornitura di costruzioni in legno realizzate in Romania e assemblate in Italia. L’INPS aveva richiesto alla committente la contribuzione previdenziale relativa a nove lavoratori rumeni, sostenendo che essi avessero svolto attività lavorativa in Italia; durante il giudizio d’appello la società committente era fallita e il processo era proseguito nei confronti della curatela. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione alla cartella esattoriale e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 12 giugno 2013, aveva rigettato l’appello dell’INPS. L’unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del R.D.L. n. 1827 del 1935, dell’art. 27 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 40 del D.P.R. n. 394 del 1999: secondo l’ente, la territorialità dell’obbligo contributivo imponeva il pagamento per l’attività svolta in Italia, e le richieste di autorizzazione al lavoro per i nove operai dimostravano il loro impiego senza contribuzione. L’INPS contestava inoltre la mancata applicazione della regola generale sull’obbligo contributivo, pur riconoscendo che la disciplina della responsabilità solidale negli appalti transnazionali non regolava direttamente gli obblighi previdenziali.

La decisione

La Cassazione ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha confermato che la territorialità dell’obbligo contributivo per lavoratori extracomunitari impiegati in Italia presuppone l’accertamento che il soggetto italiano sia l’effettivo datore di lavoro e riceva le prestazioni con carattere di stabilità ed esclusività; la sola richiesta di autorizzazioni al lavoro ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 286 del 1998 non equivale a tale accertamento. La sentenza d’appello non aveva accertato quei presupposti e l’INPS non aveva dedotto in cassazione, come omessa valutazione, fatti storici idonei a dimostrarli, limitandosi a richiamare le richieste di autorizzazione emerse dalle ispezioni. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e accessori di legge; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 37 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    il principio della territorialità dell’obbligo contributivo, che trae fondamento dal R.D.L. n. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37, il quale stabilisce che le assicurazioni per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri

    La legge previdenziale italiana si applica, in linea generale, al lavoro retribuito svolto in Italia, indipendentemente dalla nazionalità del lavoratore; per applicare tale regola nel caso di lavoratori extracomunitari occorre però accertare l’effettivo rapporto di lavoro con il soggetto italiano che riceve la prestazione.

  • art. 27, comma 1, lett. i), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    In particolare, si è affermato che detta norma ha l’esclusiva finalità di disciplinare l’ingresso di particolari tipi di lavoratori in territorio italiano senza incidere, neanche indirettamente, sul principio di territorialità dell’obbligo contributivo.

    La disciplina delle autorizzazioni all’ingresso e al lavoro per i lavoratori temporaneamente trasferiti nell’ambito di appalti transnazionali regola l’accesso al territorio italiano, ma non modifica il principio di territorialità contributiva e la richiesta di autorizzazione, da sola, non dimostra che la committente italiana sia l’effettiva datrice di lavoro.

  • art. 12 Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883

    Si è pure precisato che rispetto al principio generale della territorialità della legge previdenziale italiana, nei confronti dei Paesi dell’Unione Europea ai quali si applicano i Regolamenti comunitari oggi vigenti (art. 12, del Regolamento 29 aprile 2004, n. 883, con le modifiche apportate dal Regolamento (ut) n. 465/2012), e degli altri Paesi con i quali siano state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, può assumere carattere derogatorio la fattispecie del distacco.

    Per i Paesi soggetti ai regolamenti europei o legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale, il distacco può derogare alla territorialità e mantenere temporaneamente applicabile il regime previdenziale dello Stato di provenienza, alle condizioni previste dalle relative fonti.

  • art. 13, comma 2, lett. a), Regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408

    l’art. 13, comma 2, lett. a) Regolamento CEE del 14 giugno 1971 n. 1408, stabilisce che, fatta salva la riserva delle disposizioni degli artt. da 14 a 17, il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro

    Nel campo di applicazione del regolamento, il lavoratore è assoggettato alla legislazione previdenziale dello Stato membro in cui è occupato, a prescindere dalla residenza del lavoratore o dalla sede del datore di lavoro, salve le deroghe previste.

  • art. 13, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla norma, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’obbligo contributivo italiano si fonda, in via generale, sul principio di territorialità: il lavoro retribuito svolto in Italia è soggetto alla legislazione previdenziale italiana anche se il lavoratore è straniero e il datore di lavoro ha sede all’estero, salvo una deroga prevista da una fonte internazionale applicabile.
  • Per assoggettare a contribuzione italiana lavoratori extracomunitari formalmente dipendenti da un’impresa estera, non basta la loro presenza o l’esistenza di richieste di autorizzazione al lavoro: deve risultare accertato che il soggetto italiano sia l’effettivo datore di lavoro e riceva le prestazioni in modo stabile ed esclusivo.
  • La disciplina delle autorizzazioni al lavoro per i lavoratori trasferiti temporaneamente in Italia nell’ambito di un appalto transnazionale regola l’ingresso e il soggiorno per lavoro, ma non costituisce di per sé una deroga al principio di territorialità dell’obbligo contributivo né prova l’effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo alla committente italiana.
  • Il distacco può consentire l’applicazione eccezionale del regime previdenziale del Paese di provenienza soltanto nei casi e alle condizioni stabiliti dai regolamenti europei o dalle convenzioni di sicurezza sociale applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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