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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4619/2020 del 21/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (certificatore)

La controversia

Un dipendente, mentre spostava con l’aiuto di un collega una pressetta manuale collocata su un supporto con ruote per portarla in manutenzione, fu investito dal macchinario, che si sbilanciò in prossimità di un tunnel passacavi. Riportò la frattura pluriframmentaria della tibia e del malleolo peronale della gamba sinistra. La pressetta era stata costruita e venduta alla datrice di lavoro dalla società fornitrice su progetto di quest’ultima. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 36/2014, riconobbe la responsabilità extracontrattuale della costruttrice e quella contrattuale della datrice di lavoro, condannandole in solido al risarcimento di Euro 82.447,11 oltre interessi. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 14/2015 depositata il 10 aprile 2015, rideterminò il risarcimento in Euro 108.570,11, oltre alle ulteriori somme e agli accessori indicati in sentenza. Escluse invece la responsabilità del consulente, al quale era stato affidato l’incarico di certificare la sola pressa, non il supporto con ruote, e che aveva comunque indicato cautele per il trasporto. Il consulente ricorse principalmente per cassazione con due motivi: denunciò la contraddittorietà della motivazione sulle spese del rapporto processuale con la costruttrice e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese, nonostante l’infondatezza della domanda di manleva proposta contro di lui. La costruttrice propose ricorso incidentale con sei motivi: contestò la revoca e la mancata assunzione di prove testimoniali; l’utilizzo di una sentenza penale di primo grado asseritamente non prodotta; l’accertamento della propria responsabilità e la valutazione delle prove, incluso l’uso delle dichiarazioni rese dal consulente nel processo penale; il nesso causale, il concorso di colpa del lavoratore e la quantificazione del danno; la decisione sulla domanda di manleva; la regolazione delle spese. Il lavoratore propose ricorso incidentale con un motivo, censurando il mancato riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale e l’omesso esame delle ricadute delle lesioni sulla vita quotidiana e relazionale, compreso il rischio connesso all’osteomielite. La società datrice di lavoro resistette ai ricorsi incidentali.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi incidentali e accolto il ricorso principale del consulente. Ha ritenuto legittima la revoca delle ordinanze istruttorie, perché le ordinanze di ammissione delle prove sono revocabili e la valutazione di ammissibilità e rilevanza appartiene al giudice di merito; ha inoltre giudicato inammissibile per difetto di specificità la censura relativa alla sentenza penale asseritamente non prodotta. Le contestazioni della costruttrice sulla ricostruzione dei fatti, sulla colpa, sulle prove e sulla quantificazione del danno sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui sollecitavano una nuova valutazione del merito o denunciavano vizi motivazionali non riconducibili alle anomalie ammesse dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; sono state invece respinte nel merito le censure relative all’art. 246 c.p.c., al nesso causale, al concorso del lavoratore e agli artt. 2043 e 2055 c.c. La Corte ha confermato che le dichiarazioni rese dal consulente nel processo penale, nel quale non era imputato, potevano essere valutate come prova atipica insieme agli altri elementi, e che le condotte colpose indipendenti della costruttrice e della datrice di lavoro avevano concorso paritariamente all’evento. Ha escluso che lo spostamento del macchinario, compiuto con un superiore e nell’ambito lavorativo, costituisse condotta abnorme o rischio elettivo idoneo a interrompere il nesso causale; anche l’eventuale imprudenza, se attuativa di un ordine di servizio, era riconducibile al datore di lavoro. È stata ritenuta corretta anche la decisione sulla domanda di manleva: questa aveva titolo distinto e autonomo rispetto alla domanda risarcitoria principale e poteva essere rigettata nonostante l’accertata responsabilità della costruttrice. Il ricorso del lavoratore è stato rigettato: la personalizzazione del danno non è automatica e richiede circostanze peculiari provate, ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già considerate dalle tabelle; nel caso concreto la Corte d’appello aveva motivatamente ritenuto adeguata la liquidazione tabellare, comprensiva delle componenti morale ed esistenziale, senza duplicazioni. È stato invece accolto il ricorso del consulente perché la sentenza d’appello conteneva un contrasto irriducibile: da un lato aveva giudicato corretta, in base alla soccombenza, la condanna della costruttrice alle spese in favore del consulente; dall’altro aveva compensato le spese tra le stesse parti per la complessità della causa. La Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente a tale statuizione e ha deciso nel merito, confermando le spese di primo grado già liquidate dal Tribunale e condannando la costruttrice a rifondere al consulente le spese d’appello, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi, Euro 300,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori, nonché le spese di legittimità liquidate in Euro 3.000,00, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori. Ha inoltre regolato le spese di legittimità nei rapporti tra lavoratore e datrice di lavoro, condannando il lavoratore a rimborsare alla datrice Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori; ha compensato le spese tra lavoratore e consulente e tra lavoratore e costruttrice. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della costruttrice e del lavoratore, ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    A tal proposito ritiene il Collegio, conformemente a quanto stabilito in prime cure, che debba applicarsi il criterio della soccombenza, per entrambi i gradi, perchè la domanda di manleva formulata dalla FASAF srl nei confronti del chiamato S. è risultata totalmente infondata.

    La parte integralmente soccombente sulla domanda di manleva deve rifondere le spese dei relativi gradi di giudizio, salvo che sussistano ragioni idonee a giustificare la compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Non sussistono ragioni per disporre la compensazione (sesto motivo del ricorso incidentale della FASAF srl) in quanto non è ravvisabile la invocata complessità di questioni giuridiche sostanziali e processuali circa la posizione del S., tale da derogare il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente: invero, è emerso in modo chiaro, in fatto e diritto, il non coinvolgimento di quest’ultimo in ordine all’infortunio di cui è giudizio.

    La complessità della controversia non giustifica di per sé la compensazione delle spese se, rispetto alla parte risultata estranea al fatto e integralmente vittoriosa sulla domanda di manleva, non emergono ragioni concrete sufficienti a derogare al principio di soccombenza.

  • art. 336 c.p.c.

    Il principio di diritto da cui partire è quello secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

    La riforma, anche parziale, della sentenza impone al giudice d’appello di rideterminare d’ufficio le spese di primo grado in base all’esito complessivo della lite, poiché viene meno il capo sulle spese dipendente dalla decisione riformata.

  • art. 2043 c.c.

    Sulla base delle risultanze istruttorie in atti, anche con riguardo alle prove atipiche di cui ai procedimenti penali in atti, era rilevabile una responsabilità ex art. 2043 c.c., della FASAF srl, quale costruttrice del macchinario, per avere messo in commercio un’attrezzatura che non osservava le generali cautele antinfortunistiche con particolare riferimento alla mancanza di stabilità, nel caso di suo posizionamento sul supporto su ruote, e al rischio di ribaltamento nelle prevedibili ipotesi di spostamento del macchinario collocato su detto supporto.

    Il costruttore risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. se mette in commercio un’attrezzatura priva delle cautele antinfortunistiche necessarie, quando l’instabilità e il rischio di ribaltamento si manifestano in prevedibili modalità di impiego o spostamento.

  • art. 2055 c.c.

    Relativamente, infine, ad un prospettato concorso colposo del lavoratore nella causazione dell’evento dannoso, la Corte di appello ha precisato, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, da un lato, che la condotta del lavoratore non era stata connotata da elementi di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al processo lavorativo tale da configurare una causa esclusiva dell’evento; dall’altro che, anche a volere considerare imprudente il comportamento del lavoratore, il fatto di avere spostato la “pressetta” insieme ad un suo diretto superiore era indice di avere agito su ordine del datore di lavoro.

    Quando condotte colpose indipendenti, anche riconducibili a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, concorrono a produrre il medesimo danno, opera la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055 c.c.; l’eventuale imprudenza del lavoratore che attua un ordine di servizio non è, per ciò solo, causa esclusiva dell’evento.

  • art. 2087 c.c.

    Emergeva, altresì, una responsabilità ex art. 2087 c.c., di DANA, quale datore di lavoro, su cui incombeva l’obbligo di proteggere, nell’area di lavoro, l’incolumità del lavoratore anche al fine di prevenire condotte imprudenti o negligenti del medesimo: in particolare, nell’avere consentito che un dipendente effettuasse (non un trasporto come prescritto dal libretto di istruzioni) bensì un spostamento di pochi metri di un macchinario (pressetta), montato su carrello munito di ruote che – così come assemblato – presentava elementi di instabilità costituenti fattore di rischio di ribaltamento soprattutto negli spostamenti, come poi in concreto si era verificato.

    Il datore di lavoro deve tutelare l’incolumità del dipendente nell’ambiente di lavoro e prevenire anche condotte imprudenti o negligenti, in particolare quando consente l’impiego o lo spostamento di un’attrezzatura con un rischio di instabilità prevedibile.

  • art. 1226 c.c.

    La doglianza sulla mancata personalizzazione del danno va respinta perchè questa, a seguito della liquidazione secondo i meccanismi tabellari (come avvenuto nel caso di specie) non è automatica ma va rapportata a risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito del dibattito processuale e a specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata da previsioni tabellari.

    La liquidazione equitativa tabellare può essere personalizzata soltanto se risultano provate circostanze peculiari del caso che comportino conseguenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie già compensate dalle tabelle.

  • art. 1223 c.c.

    E’ stato, infatti, affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. 6.3.2014 n. 5243) che, in tema di risarcimento del danno, le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all’integrità psico-fisica, elaborate successivamente all’esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” nei sistemi tabellari precedenti, liquidata invece separatamente.

    Le tabelle milanesi utilizzate per liquidare il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica comprendono nel valore finale del punto anche le componenti non patrimoniali, incluso il danno morale, e non consentono una duplicazione delle voci già considerate.

  • art. 2059 c.c.

    La doglianza sulla mancata personalizzazione del danno va respinta perchè questa, a seguito della liquidazione secondo i meccanismi tabellari (come avvenuto nel caso di specie) non è automatica ma va rapportata a risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito del dibattito processuale e a specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata da previsioni tabellari.

    Per il danno non patrimoniale la personalizzazione della liquidazione tabellare non è automatica e richiede la prova di conseguenze peculiari ulteriori rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nella liquidazione.

  • art. 246 c.p.c.

    Nella fattispecie in esame, invece, le dichiarazioni rese dal S. erano state rese in sede di giudizio penale, ove questi non assumeva la qualità di imputato, e le stesse sono state valutate dalla Corte di appello unitamente ad altri riscontri probatori di tipo documentale, in forza del principio, vigente nell’ordinamento processuale, del libero convincimento di cui all’art. 116 c.p.c., secondo cui il giudice può legittimamente porre a base della propria decisione prove cd. atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione.

    L’incompatibilità prevista per la testimonianza della parte riguarda l’assunzione diretta della deposizione nel processo civile in cui essa è parte; non impedisce di valutare dichiarazioni rese in un distinto processo penale, anche se provenienti da una parte del giudizio civile.

  • art. 116 c.p.c.

    Nella fattispecie in esame, invece, le dichiarazioni rese dal S. erano state rese in sede di giudizio penale, ove questi non assumeva la qualità di imputato, e le stesse sono state valutate dalla Corte di appello unitamente ad altri riscontri probatori di tipo documentale, in forza del principio, vigente nell’ordinamento processuale, del libero convincimento di cui all’art. 116 c.p.c., secondo cui il giudice può legittimamente porre a base della propria decisione prove cd. atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione.

    Nel libero apprezzamento delle prove il giudice può utilizzare prove atipiche, comprese dichiarazioni rese in un altro procedimento, se sono sufficientemente idonee e non risultano smentite dal confronto critico con le altre risultanze, dando conto dei criteri di valutazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte territoriale, sul punto, esplicitando le proprie ragioni sotto l’aspetto giuridico-processuale, ha respinto la richiesta di assunzione delle prove sottolineando la mancata formulazione di argomentazioni a supporto della pretesa ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova stessi nonchè, in sostanza, la loro mancata esatta riproduzione, non essendovi conformità tra quelli riportati nelle conclusioni dell’appello incidentale e quelle rinvenibili nel corpo dell’atto.

    La doglianza sulla mancata ammissione delle prove deve specificare le ragioni di ammissibilità e rilevanza e riprodurre in modo coerente i mezzi dedotti; la loro valutazione resta affidata al giudice di merito nei limiti indicati dalla sentenza.

  • art. 209 c.p.c.

    La naturale revocabilità, anche implicita, delle ordinanze istruttorie, consente al giudice in sede di valutazione delle prove, ai fini del giudizio, di considerare irrilevante anche l’oggetto di una prova testimoniale precedentemente ammessa.

    Il giudice può revocare, anche implicitamente, un’ordinanza istruttoria e, al momento della valutazione delle prove, ritenere irrilevante una prova testimoniale precedentemente ammessa.

  • art. 420 c.p.c.

    La naturale revocabilità, anche implicita, delle ordinanze istruttorie, consente al giudice in sede di valutazione delle prove, ai fini del giudizio, di considerare irrilevante anche l’oggetto di una prova testimoniale precedentemente ammessa.

    L’ammissione di una prova nel rito del lavoro non vincola il giudice in modo irreversibile: l’ordinanza istruttoria può essere revocata e la rilevanza della prova può essere rivalutata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Sono, altresì, inammissibili le censure dirette a denunciare vizi sostanziali della motivazione, sotto il profilo della sua omessa, insufficiente o contraddittoria articolazione, perchè, alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione “apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto alle anomalie che investono l’esistenza stessa della motivazione, tra cui il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente un semplice difetto motivazionale o la richiesta di rivalutare le risultanze.

Massime di principio

  • Le ordinanze istruttorie non vincolano definitivamente il giudice: possono essere revocate anche implicitamente e una prova già ammessa può essere ritenuta irrilevante nella successiva valutazione, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
  • Il giudice civile può utilizzare dichiarazioni rese in un diverso procedimento come prove atipiche, anche se provengono da una parte del processo civile, quando non siano state assunte in quel processo nella qualità incompatibile di parte e testimone; la loro valutazione richiede un confronto critico con gli altri elementi e una motivazione dei criteri adottati.
  • Il produttore risponde del danno se mette in commercio un’attrezzatura che non rispetta le cautele antinfortunistiche e presenta un rischio prevedibile di instabilità o ribaltamento nelle modalità di impiego o spostamento considerate.
  • Le condotte colpose indipendenti del produttore e del datore di lavoro possono concorrere causalmente al medesimo infortunio e fondare la responsabilità solidale anche quando la responsabilità dell’uno sia extracontrattuale e quella dell’altro contrattuale.
  • La condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale quando non sia abnorme, imprevedibile ed esorbitante dal processo lavorativo; se è attuativa di un ordine di servizio, si inserisce nell’iter causale imputabile al datore di lavoro. L’esclusione della tutela richiede una condotta personalissima, volontaria e determinata da ragioni estranee al lavoro, riconducibile al rischio elettivo.
  • La personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato secondo tabelle non è automatica: richiede la prova di circostanze peculiari che determinino conseguenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie già incluse nei valori tabellari. Le componenti morali già comprese nella liquidazione tabellare non possono essere liquidate una seconda volta.
  • Quando il giudice d’appello riforma in tutto o in parte la decisione, deve regolare nuovamente anche le spese del primo grado sulla base dell’esito complessivo della lite. Una motivazione che affermi contemporaneamente l’applicabilità del principio di soccombenza e la compensazione delle spese per le medesime parti, senza conciliarne le ragioni, presenta un contrasto irriducibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleInfortuni e malattie professionaliProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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