Sentenza del 05/04/2023 n. 9439 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione che aveva annullato un provvedimento di fermo amministrativo (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69) con il quale era stato sospeso il rimborso IVA di Euro 460.000,00 in ragione della pendenza di ricorsi dell'impresa su avvisi di accertamento. L'Agenzia sosteneva che il fermo è legittimo anche quando il controcredito dell'Amministrazione è sub iudice e non ancora certo, liquido ed esigibile, richiedendo solo il fumus boni iuris della pretesa erariale e non un periculum in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento del fermo e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso proposto in primo grado dalla (Omissis) Srl. Ha ritenuto legittimo il fermo amministrativo applicato al rimborso IVA fino al sopraggiungere di un giudicato negativo per l'Erario; ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la Curatela del Fallimento al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia (liquidate in Euro 6.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69
Il provvedimento di fermo amministrativo è strumento di autotutela dell'amministrazione volto a sospendere pagamenti (es. rimborsi IVA) per consentire la compensazione con un credito vantato dall'Erario; può essere adottato anche quando il credito dell'Amministrazione è non ancora liquido o esigibile, richiedendo soltanto il fumus boni iuris.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma di diritto processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata come parametro di vizio dedotto dall'Agenzia (violazione e falsa applicazione della norma sul fermo amministrativo).
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato in atti come disposizione normativa contestuale al rito/termine processuale (richiami procedurali nella fase di udienza), senza incidenza sul principio sostanziale relativo al fermo amministrativo.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo (art. 69 R.D. 2440/1923) è misura di autotutela che può sospendere rimborsi IVA quando l'Amministrazione vanti un credito concorrente, anche se tale credito è ancora sub iudice: non è richiesta la certezza, liquidità o immediata esigibilità del credito erariale.
- Per adottare il fermo è sufficiente il fumus boni iuris della pretesa dell'Amministrazione; non rileva ai fini della legittimità del fermo l'accertamento di un periculum in mora.
- Il fermo può rimanere efficace fino al sopraggiungere di un giudicato definitivo che accerti la fondatezza del credito dell'Erario; se il giudicato dovesse essere favorevole al contribuente, l'Amministrazione dovrà allentare la misura e procedere alla restituzione.
- Il contribuente può impugnare il provvedimento di fermo, ma il successo è meno probabile se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di elementi che rendono plausibile la sua pretesa (fumus); efficaci contromisure per il contribuente sono la produzione di sentenze favorevoli divenute definitive o la prestazione di garanzie/accordi con l'Amministrazione.
- In caso di fallimento o liquidazione della società, la posizione del curatore non elimina automaticamente il potere dell'Amministrazione di applicare il fermo; dunque, nelle procedure concorsuali occorre valutare tempestivamente l'azione per ottenere lo sblocco delle somme o fornire garanzie.
Testo integrale
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