Cassazione Penale, Sentenza n. 18908/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti della dott.ssa Agata Genna nel processo per diffamazione. La Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza con ordinanza del 17/05/2022. Il ricorrente ha censurato la violazione del contraddittorio e vizi di motivazione poiché l'udienza del 13/05/2022 si era svolta senza che fosse stato avvisato il suo difensore di fiducia, l'Avv. Daniela Principato, né questa aveva partecipato; inoltre era stata negata un'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore sul presupposto che la sua presenza non fosse necessaria, e la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente che mancasse la produzione di un verbale tale da poter valutare la tempestività dell'istanza di ricusazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la notifica dell'udienza di deciso sulla ricusazione all'avvocato difensore dell'imputato nel procedimento principale fosse necessaria (ex art. 127 comma 1 richiamato dall'art. 41 comma 3), dato che la Corte territoriale si è pronunciata sul merito della ricusazione e non ha dichiarato l'inammissibilità de plano. L'omissione della vocatio del difensore e la mancata partecipazione di quest'ultimo hanno determinato la privazione del necessario contraddittorio, con la conseguente violazione delle garanzie difensive; pertanto la decisione è stata annullata e la Corte di appello dovrà celebrare nuova udienza previa convocazione anche del difensore di fiducia.
Norme richiamate
Richiamato integralmente l'art. 127 per i subprocedimenti di ricusazione; distingue la procedura de plano (art. 41, comma 1) dalla procedura camerale/partecipata (art. 41, comma 3) che richiede l'avviso alle parti e ai difensori quando la Corte decide sul merito
art. 127, comma 1 cod. proc. pen.
Impone l'avviso della data dell'udienza "alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori"; la Corte ha interpretato la norma nel senso che il difensore dell'imputato nel procedimento principale deve essere comunque avvisato e chiamato al contraddittorio nel subprocedimento di ricusazione
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
L'omissione dell'avviso che impedisce il contraddittorio è sanzionata dalla norma; la Corte ha ritenuto che la mancata convocazione del difensore integri un vizio rilevante ai fini dell'annullamento
art. 38, comma 4 cod. proc. pen.
Consente al prevenuto di promuovere personalmente atti (come la ricusazione), ma la Corte ha precisato che l'iniziativa personale non esime il giudice dal garantire l'assistenza del difensore dell'imputato nel procedimento principale quando si procede sul merito
art. 41, comma 1 cod. proc. pen.
Riferito dalla sentenza per spiegare che se la Corte avesse dichiarato l'inammissibilità de plano non sarebbe stato necessario il procedimento partecipato; invece, avendo deciso sul merito, dovevano applicarsi le regole dell'avviso e del contraddittorio
Massime di principio
- Nel procedimento di ricusazione, se il giudice decide sul merito e non dichiara l'istanza inammissibile de plano, la notifica dell'udienza deve essere estesa anche al difensore dell'imputato nel procedimento principale; la mancata convocazione può determinare l'annullamento della decisione per violazione del contraddittorio.
- La facoltà del prevenuto di proporre personalmente la ricusazione non esonera il giudice dall'assicurare l'assistenza del difensore di fiducia nel subprocedimento incidentale, posto che la nomina del difensore vale per tutte le fasi del procedimento principale e per gli incidentali ad esso connessi, salvo espressa diversa volontà dell'imputato.
- La domanda di rinvio per concomitante impegno del difensore deve essere valutata tenendo conto del diritto al contraddittorio; non è corretto escludere automaticamente la necessità della presenza del difensore solo perché quest'ultimo non ha firmato l'istanza incidentale.
- Se la Corte adotta una procedura de plano dichiarando l'inammissibilità dell'istanza, può decidere senza la procedura partecipata; diversamente, quando si delibera sul merito, vanno rispettate le regole di vocatio e partecipazione previste dagli artt. 127 e 41.
- L'omissione dell'avviso ai difensori costituisce vizio procedurale rilevante (richiamabile ex art. 178 lett. c) e può essere motivo di annullamento e rinvio per garantire il giusto processo.
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