Sentenza del 10/01/2019 n. 959 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Omessa dichiarazione IVA - D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 - Contestazione recidiva - Calcolo dei termini di prescrizione e rispettivo aumento - Superamento del termine per la presentazione della dichiarazione IVA - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo, tra l'altro, che il reato di omessa dichiarazione IVA fosse prescritto prima della contestazione della recidiva e che non vi fosse prova sufficiente dell'esistenza e dell'occultamento delle scritture contabili. Ha inoltre contestato il calcolo del reddito imponibile e il superamento della soglia di punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Quanto al reato di omessa dichiarazione IVA ex art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, ha stabilito che il reato è istantaneo e si consuma alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione. Il termine ordinario di prescrizione di sei anni, aumentato di un quarto per gli atti interruttivi e quindi portato a sette anni e mezzo, era già decorso il 29 luglio 2014, prima della contestazione della recidiva avvenuta il 10 novembre 2015. Poiché la recidiva ha natura costitutiva, la sua contestazione tardiva non poteva aumentare retroattivamente un termine di prescrizione già scaduto. Il capo relativo all'omessa dichiarazione è stato quindi annullato senza rinvio perché estinto per prescrizione. Quanto all'occultamento delle scritture contabili, la Corte ha ritenuto illogica e insufficiente la motivazione sulla prova dell'esistenza della contabilità e della condotta positiva di occultamento, soprattutto per gli anni 2007-2009. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame.
Norme richiamate
Omessa presentazione della dichiarazione.
Il reato ha natura istantanea: si consuma alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, non quando diventa definitivo l'accertamento tributario. Da tale momento decorre la prescrizione.
Occultamento o distruzione di documenti contabili.
La responsabilità richiede la prova dell'esistenza della contabilità soggetta a conservazione e di una condotta positiva di occultamento o distruzione, non potendo fondarsi su mere congetture.
Codice penale, art. 99, comma 4
La recidiva deve essere contestata affinché produca i suoi effetti; la contestazione ha natura costitutiva e non può incidere sul calcolo della prescrizione quando il termine ordinario sia già integralmente decorso.
Per il reato di omessa dichiarazione è stato applicato il termine ordinario di sei anni, decorrente dalla consumazione del reato.
Codice penale, art. 161, comma 2
Effetti degli atti interruttivi della prescrizione.
Gli atti interruttivi possono aumentare il termine di prescrizione entro i limiti previsti dalla legge; nel caso concreto il termine è stato elevato di un quarto, fino a sette anni e mezzo.
Massime di principio
- Nei reati di omessa dichiarazione, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione, eventualmente considerando il termine prorogato, e non dalla data dell'accertamento fiscale.
- Una circostanza aggravante o una recidiva contestata dopo la scadenza del termine ordinario di prescrizione non può far rivivere il reato né prolungare retroattivamente la prescrizione già maturata.
- La contestazione della recidiva deve intervenire prima del compimento del termine di prescrizione calcolato senza l'aggravamento, affinché possa produrre effetti sul relativo calcolo.
- Per il reato di occultamento delle scritture contabili non è sufficiente dimostrare l'emissione di fatture o l'esistenza di rapporti commerciali: occorre provare l'effettiva istituzione e conservazione della contabilità, nonché una condotta concreta di occultamento o distruzione.
- Quando la motivazione della sentenza si fonda su presunzioni o salti logici, soprattutto quanto all'esistenza dei documenti e alla durata della condotta, la decisione può essere annullata con rinvio per una nuova valutazione probatoria.
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