Sentenza del 10/01/2019 n. 12 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle operazioni di demolizione e smantellamento che comportino l'obbligo della rimozione dei rottami metallici rivendibili. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) - Articolo 14, paragrafo 1 - Articolo 24, paragrafo 1 - Operazioni a titolo oneroso - Operazioni in caso di corrispettivo costituito in parte da beni o da servizi - Contratto di demolizione - Contratto d'acquisto a fini di smantellamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la qualificazione IVA di due tipologie contrattuali: il contratto di demolizione, nel quale l'impresa esegue i lavori e può recuperare e rivendere i rottami metallici, e il contratto di acquisto ai fini dello smantellamento, nel quale acquista un bene impegnandosi anche a demolirlo, rimuoverlo e smaltirne i rifiuti. La questione era stabilire se si trattasse di un'unica operazione oppure di due operazioni distinte e se esistesse un nesso diretto tra prestazioni e corrispettivi, anche quando il valore dei rottami o dei costi di smantellamento non fosse espressamente indicato nel contratto.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il contratto di demolizione comprende, in linea di principio, una prestazione di servizi onerosa, costituita dai lavori di demolizione, e una cessione onerosa dei rottami metallici, quando l'impresa attribuisce a tali rottami un valore e ne tiene conto nella determinazione del prezzo dei lavori. Nel contratto di acquisto ai fini dello smantellamento sussiste una cessione onerosa del bene da smantellare e, qualora l'obbligo di smantellamento e rimozione risponda specificamente alle esigenze del venditore e il relativo valore riduca il prezzo d'acquisto, anche una prestazione di servizi onerosa. L'operazione è soggetta a IVA solo se la cessione è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; tale verifica spetta al giudice nazionale. La Corte ha quindi fornito i criteri interpretativi, rimettendo al giudice del rinvio gli accertamenti concreti.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c)
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
L'IVA può applicarsi separatamente sia alla cessione di beni sia alla prestazione di servizi quando entrambe presentano un corrispettivo e un nesso diretto con la controprestazione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 1
Costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
Il trasferimento dei rottami recuperabili o del bene destinato allo smantellamento costituisce una cessione di beni ai fini IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 24, paragrafo 1
Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.
I lavori di demolizione, smantellamento, rimozione e gestione dei rifiuti costituiscono prestazioni di servizi quando sono forniti contro un corrispettivo.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 73
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore.
Il corrispettivo può essere anche in natura; la base imponibile comprende il valore attribuito ai rottami o ai servizi, anche se tale valore si manifesta tramite una riduzione del prezzo.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 199, paragrafo 1, lettere a) e d), e allegato VI
Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate determinate operazioni, tra cui demolizioni e cessioni di rottami.
La disciplina interna può prevedere il meccanismo dell'inversione contabile per i servizi di demolizione e per le cessioni di rottami, purché ricorrano le condizioni previste.
Massime di principio
- Un unico contratto può comprendere più operazioni IVA autonome quando contiene prestazioni reciproche distinguibili, ciascuna dotata di un valore economico.
- Il corrispettivo non deve necessariamente essere pagato in denaro: beni, rottami, servizi o riduzioni di prezzo possono costituire una controprestazione imponibile.
- Per individuare un'operazione onerosa occorre verificare l'esistenza di un nesso diretto tra la prestazione e il vantaggio ricevuto, anche se il relativo valore non è indicato espressamente nel contratto.
- Il fatto che il valore dei materiali recuperabili o dei costi di smantellamento sia stimato unilateralmente e non comunicato all'altra parte non esclude, da solo, l'esistenza di un corrispettivo.
- La base imponibile deve riflettere il valore economico effettivo della controprestazione; il giudice o l'amministrazione possono verificare eventuali sopravvalutazioni, sottovalutazioni o abusi.
- La cessione è imponibile soltanto se il cedente agisce come soggetto passivo nell'ambito della propria attività economica; questo requisito deve essere verificato caso per caso.
- Nei contratti di demolizione o smantellamento è quindi necessario analizzare separatamente: bene trasferito, servizi richiesti, obblighi contrattuali, formazione del prezzo, valore dei materiali recuperati e status IVA delle parti.
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