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Sentenza

Sentenza del 10/01/2019 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Imponibilità - Detrazione dell'imposta - Non spetta - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le prestazioni fatturate da E.M. s.r.l. non fossero state effettivamente eseguite, oppure fossero state realizzate per valori inferiori a quelli indicati in fattura, qualificandole come operazioni oggettivamente inesistenti. La società ha contestato, tra l'altro, l'omessa pronuncia e il difetto di motivazione dell'accertamento, la presunta antieconomicità dell'operazione, la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, delle regole sull'onere della prova e dello Statuto del contribuente. La controversia riguardava principalmente la spettanza della detrazione IVA in assenza dell'effettiva prestazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha rigettato sia l'appello di E.M. s.r.l. sia l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, quando l'operazione è oggettivamente inesistente, manca il presupposto oggettivo dell'IVA e il cessionario o committente non può detrarre l'imposta, anche se il prestatore l'ha versata all'Erario. L'IVA indicata in una fattura falsa resta dovuta dall'emittente, ma non diventa detraibile per il destinatario. La prova dell'effettiva operazione non può essere fornita soltanto mediante fatture, scritture contabili formalmente regolari o pagamenti, elementi ritenuti facilmente predisponibili. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione presuppone l'effettivo acquisto di beni o servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione; in mancanza dell'operazione, l'IVA indicata in fattura non è detraibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    Chi emette una fattura con IVA, anche per un'operazione inesistente, diventa debitore dell'imposta indicata. Tale obbligo è autonomo rispetto all'effettivo svolgimento dell'operazione e non attribuisce al destinatario il diritto alla detrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26

    La procedura di variazione dell'IVA tramite nota di credito presuppone un'operazione reale venuta meno o modificata; non è utilizzabile per neutralizzare una fattura relativa a un'operazione radicalmente inesistente.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 21, paragrafo 1, lett. c)

    L'IVA indicata in fattura è dovuta da chiunque la esponga, anche quando l'imposta non sarebbe dovuta per l'operazione sottostante.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 203

    Conferma il principio secondo cui chi indica l'IVA in una fattura è debitore dell'imposta indicata, indipendentemente dall'esistenza di un'operazione imponibile.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    La società ne aveva dedotto la violazione, ma la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Per detrarre l'IVA occorre dimostrare che la cessione o la prestazione sia stata effettivamente eseguita; una fattura formalmente corretta non è sufficiente.
  • Nelle operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza dell'operazione; una volta forniti, spetta al contribuente dimostrare concretamente la realtà della prestazione.
  • Fatture, registrazioni contabili e pagamenti costituiscono soltanto elementi formali e, da soli, non provano l'effettività dell'operazione, perché possono essere utilizzati per simulare una transazione.
  • È essenziale distinguere tra inesistenza oggettiva, in cui la prestazione non è mai stata eseguita, e inesistenza soggettiva, in cui la prestazione esiste ma il soggetto indicato in fattura non è quello reale.
  • Nel caso di inesistenza soggettiva può assumere rilievo la buona fede del contribuente: la detrazione può essere negata se egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
  • Il versamento dell'IVA da parte del soggetto che ha emesso la fattura non sana l'inesistenza dell'operazione e non consente al destinatario di detrarre l'imposta.
  • La nota di credito prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 non è normalmente idonea a eliminare gli effetti di una fattura relativa a un'operazione totalmente inesistente.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare prove sostanziali dell'esecuzione della prestazione, come contratti, ordini, documentazione tecnica, consegne, risultati dell'attività, comunicazioni operative e riscontri economici coerenti.

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