Sentenza del 10/01/2019 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per l'anno 2008 maggiori ricavi pari a euro 23.847,00 mediante l'applicazione degli studi di settore, rilevando perdite o redditi molto modesti dichiarati negli anni e una gestione apparentemente antieconomica rispetto al valore dei beni strumentali e ai costi sostenuti. Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento, sostenendo che gli studi di settore rappresentano un calcolo statistico e non possono dimostrare da soli l'effettiva evasione o la capacità contributiva. Precisava inoltre che alcuni beni erano in comproprietà con la moglie, che alcuni immobili erano inutilizzati o incompleti e che l'autovettura era utilizzata dalla figlia dipendente. L'Agenzia sosteneva invece che spettasse al contribuente giustificare le scelte antieconomiche e che egli non avesse fornito prove concrete.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che gli studi di settore, da soli, costituiscano semplici presunzioni e che il mero scostamento dai ricavi standard non sia sufficiente a fondare un accertamento. L'Ufficio non aveva fornito ulteriori elementi specifici, concreti, gravi, precisi e concordanti e non aveva adeguatamente considerato la collocazione dell'impresa in un piccolo centro e la possibile presenza di periodi di sospensione dell'attività. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Articoli 62-bis e 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Disciplinano l'utilizzo degli studi di settore e degli strumenti di accertamento standardizzato. La sentenza chiarisce che le risultanze degli studi non sono sufficienti da sole, ma devono essere integrate da ulteriori elementi idonei a rendere la presunzione grave, precisa e concordante.
Articolo 23 della Costituzione
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla legittimità della pretesa tributaria e alla necessità che l'accertamento trovi adeguato fondamento normativo e motivazionale.
Articolo 36 del D.Lgs. n. 546/1992
L'Agenzia ha dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza di primo grado, sostenendo che i giudici avessero accolto acriticamente le difese del contribuente. La censura non è stata accolta.
Principi sulle presunzioni semplici: gravità, precisione e concordanza
L'accertamento basato sugli studi di settore è considerato fondato su presunzioni semplici. Il solo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi standard non attribuisce automaticamente a tali presunzioni i requisiti necessari per sostenere la pretesa fiscale.
Massime di principio
- Gli studi di settore o altri strumenti statistici di ricostruzione del reddito non possono, di regola, costituire l'unico fondamento dell'accertamento: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti riferiti alla specifica attività e al contesto economico.
- Il mero scostamento dai valori standardizzati non dimostra automaticamente l'occultamento di ricavi né può sostituire la prova della reale capacità contributiva del contribuente.
- Nel valutare la redditività presunta occorre considerare le caratteristiche concrete dell'impresa, tra cui ubicazione, dimensioni del mercato locale, stagionalità o sospensioni dell'attività, struttura dei costi e utilizzo effettivo dei beni strumentali.
- Le situazioni apparentemente antieconomiche possono costituire un indizio, ma devono essere corroborate da altri elementi e possono essere superate dal contribuente mediante spiegazioni documentate e coerenti.
- In un eventuale contraddittorio, il contribuente dovrebbe fornire prove specifiche sull'inutilizzo, sulla comproprietà o sulla diversa destinazione dei beni e sulle ragioni dei costi sostenuti; tuttavia, l'Amministrazione deve comunque motivare concretamente l'accertamento e non limitarsi a contestare genericamente le spiegazioni.
- La decisione non esclude in assoluto l'utilizzo degli studi di settore, ma richiede che siano applicati insieme a un'analisi individualizzata della situazione economica e gestionale del contribuente.
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