Sentenza del 10/01/2019 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Caserta
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CARTELLA ESATTORIALE - Notificazione - Procedimento - Perfezionamento - Avviso di ricevimento - Deposito in giudizio - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la prova della notificazione della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. In particolare, si discuteva se fosse necessario produrre in giudizio anche la copia della cartella di pagamento oppure se fosse sufficiente l’avviso di ricevimento della notificazione. La decisione ha ritenuto sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento, dal quale risultano il perfezionamento della procedura e la relativa data.
La decisione
La notificazione deve ritenersi regolarmente provata mediante l’avviso di ricevimento. Non è necessario che l’agente della riscossione depositi anche la copia della cartella, poiché, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la comunicazione si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 c.c. Il destinatario può superare tale presunzione soltanto dimostrando di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione. L’esito è quindi favorevole all’agente della riscossione.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La prova del perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale e della relativa data può essere fornita mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, senza necessità di depositare anche la copia della cartella.
Art. 1335 del codice civile
Gli atti recettizi si presumono conosciuti quando giungono all’indirizzo del destinatario. La presunzione può essere superata solo provando che il destinatario, senza propria colpa, non ha potuto avere conoscenza dell’atto.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla notificazione di una cartella esattoriale, l’avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare sia il perfezionamento della notifica sia la data in cui essa si è perfezionata.
- L’agente della riscossione non deve necessariamente produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella, se l’avviso di ricevimento documenta validamente la consegna o la ricezione presso l’indirizzo del destinatario.
- La ricezione dell’atto all’indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza della cartella; non basta quindi dichiarare di non averla letta o di non averne avuto concreta conoscenza.
- Il destinatario può contestare efficacemente la presunzione solo fornendo prova di un’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto, oltre a eventuali specifiche irregolarità della notificazione.
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