Cassazione Penale, Sentenza n. 16485/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello che, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, aveva confermato la misura della sorveglianza speciale nei confronti di Cellini Francesco e la confisca patrimoniale estesa a quote sociali (Anphora s.c.a.r.l., Nuova Anphora s.r.l., Nova Salus s.r.l.), conti correnti e immobili intestati anche ai familiari (Gangemi, Alessia, Roberta). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge nella motivazione della confisca estesa in base alla sola pericolosità generica, poiché non sarebbe stata dimostrata la derivazione dei beni da profitti illeciti a causa della confusione tra risorse lecite e illecite; 2) illegittimità della misura patrimoniale nei confronti dei terzi (moglie e figlie), in quanto alcuni acquisti sarebbero stati effettuati con somme lecite o rimborsate (prestito dalle casse sociali restituito), la donazione sarebbe stata un'anticipazione ereditaria reale, le somme relative a cessioni aziendali sarebbero lecite e le quote sociali non sarebbero state fittiziamente intestate ma effettivamente gestite dalle interessate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che i ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono sindacabili in cassazione solo per violazione di legge e non con riletture alternative dei fatti e della motivazione. I giudici hanno ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la sistematica commistione tra risorse lecite e illecite nell'attività societaria, unita alla stabile dedizione del proposto a reati fiscali e appropriazioni indebite, giustificava la confisca preventiva dell'intera attività e delle quote formali intestate a terzi. Quanto ai terzi (moglie e figlie), la Corte ha confermato che essi non hanno dimostrato l'effettiva e autonoma esercitazione dei diritti societari né la estraneità al programma delittuoso. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, lett. b) (riferimento alla nozione di pericolosità generica)
La pericolosità generica può ricomprendere soggetti stabilmente dediti a reati economici (es. violazioni fiscali) la cui attività produce profitti illeciti reinvestiti nell'impresa, giustificando misure di prevenzione e confisca preventiva
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Stabilisce i limiti di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione e rilevanza della motivazione del giudice d'appello
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiama la disciplina sull'impugnabilità in sede di legittimità dei provvedimenti di prevenzione, limitando il ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Indica i vizi deducibili in cassazione in relazione alla motivazione; tuttavia, per i provvedimenti di prevenzione è escluso il sindacato dell'illogicità manifesta come vizio autonomo in questa sede
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
disposizioni transitorie, art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi e la loro esposizione nei ricorsi (utilizzato nella ricostruzione procedurale del ricorso)
giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019 (Rv. 277225)
Principio secondo cui la confisca di prevenzione può estendersi all'intero patrimonio aziendale e alle quote formalmente intestate a terzi quando la società sia strumentale all'attività illecita e vi sia commistione duratura fra proventi leciti e illeciti
giurisprudenza citata: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Rv. 260246)
Chiarisce che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può lamentare la mancanza o l'apparenza della motivazione ma non qualsivoglia vizio di merito
Massime di principio
- I ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono in cassazione principalmente sindacabili per violazione di legge: questioni di fatto e valutazioni probatorie dei giudici di merito sono difficilmente rivedibili
- Se l'attività d'impresa è caratterizzata da una commistione stabile tra proventi leciti e illeciti e da strutture societarie usate per reinvestire profitti illeciti, la confisca preventiva può estendersi all'intero patrimonio aziendale e ad asset formalmente intestati a terzi
- I terzi (coniugi, familiari) che contestano una confisca devono dimostrare non soltanto la capacità economica di acquisto ma l'effettivo esercizio autonomo dei diritti societari e la completa estraneità al programma delittuoso; la mera intestazione formale o la titolarità nominale non è di per sé sufficiente
- Per resistere a misure di prevenzione patrimoniali è cruciale documentare la tracciabilità delle somme (flussi finanziari separati, documentazione di prestiti e rimborsi, atti notarili che dimostrino effetti reali delle donazioni), dimostrando l'assenza di reinvestimento di profitti illeciti nelle società
- Nelle impugnazioni in Cassazione occorre concentrarsi su violazioni di legge o sulla mancanza assoluta della motivazione, evitando argomentazioni che siano semplici alternative interpretative dei fatti
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