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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16485/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello che, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, aveva confermato la misura della sorveglianza speciale nei confronti di Cellini Francesco e la confisca patrimoniale estesa a quote sociali (Anphora s.c.a.r.l., Nuova Anphora s.r.l., Nova Salus s.r.l.), conti correnti e immobili intestati anche ai familiari (Gangemi, Alessia, Roberta). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge nella motivazione della confisca estesa in base alla sola pericolosità generica, poiché non sarebbe stata dimostrata la derivazione dei beni da profitti illeciti a causa della confusione tra risorse lecite e illecite; 2) illegittimità della misura patrimoniale nei confronti dei terzi (moglie e figlie), in quanto alcuni acquisti sarebbero stati effettuati con somme lecite o rimborsate (prestito dalle casse sociali restituito), la donazione sarebbe stata un'anticipazione ereditaria reale, le somme relative a cessioni aziendali sarebbero lecite e le quote sociali non sarebbero state fittiziamente intestate ma effettivamente gestite dalle interessate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che i ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono sindacabili in cassazione solo per violazione di legge e non con riletture alternative dei fatti e della motivazione. I giudici hanno ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la sistematica commistione tra risorse lecite e illecite nell'attività societaria, unita alla stabile dedizione del proposto a reati fiscali e appropriazioni indebite, giustificava la confisca preventiva dell'intera attività e delle quote formali intestate a terzi. Quanto ai terzi (moglie e figlie), la Corte ha confermato che essi non hanno dimostrato l'effettiva e autonoma esercitazione dei diritti societari né la estraneità al programma delittuoso. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. b) (riferimento alla nozione di pericolosità generica)

    La pericolosità generica può ricomprendere soggetti stabilmente dediti a reati economici (es. violazioni fiscali) la cui attività produce profitti illeciti reinvestiti nell'impresa, giustificando misure di prevenzione e confisca preventiva

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Stabilisce i limiti di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione e rilevanza della motivazione del giudice d'appello

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2

    Richiama la disciplina sull'impugnabilità in sede di legittimità dei provvedimenti di prevenzione, limitando il ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Indica i vizi deducibili in cassazione in relazione alla motivazione; tuttavia, per i provvedimenti di prevenzione è escluso il sindacato dell'illogicità manifesta come vizio autonomo in questa sede

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • disposizioni transitorie, art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamato per la sintesi dei motivi e la loro esposizione nei ricorsi (utilizzato nella ricostruzione procedurale del ricorso)

  • giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019 (Rv. 277225)

    Principio secondo cui la confisca di prevenzione può estendersi all'intero patrimonio aziendale e alle quote formalmente intestate a terzi quando la società sia strumentale all'attività illecita e vi sia commistione duratura fra proventi leciti e illeciti

  • giurisprudenza citata: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Rv. 260246)

    Chiarisce che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può lamentare la mancanza o l'apparenza della motivazione ma non qualsivoglia vizio di merito

Massime di principio

  • I ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono in cassazione principalmente sindacabili per violazione di legge: questioni di fatto e valutazioni probatorie dei giudici di merito sono difficilmente rivedibili
  • Se l'attività d'impresa è caratterizzata da una commistione stabile tra proventi leciti e illeciti e da strutture societarie usate per reinvestire profitti illeciti, la confisca preventiva può estendersi all'intero patrimonio aziendale e ad asset formalmente intestati a terzi
  • I terzi (coniugi, familiari) che contestano una confisca devono dimostrare non soltanto la capacità economica di acquisto ma l'effettivo esercizio autonomo dei diritti societari e la completa estraneità al programma delittuoso; la mera intestazione formale o la titolarità nominale non è di per sé sufficiente
  • Per resistere a misure di prevenzione patrimoniali è cruciale documentare la tracciabilità delle somme (flussi finanziari separati, documentazione di prestiti e rimborsi, atti notarili che dimostrino effetti reali delle donazioni), dimostrando l'assenza di reinvestimento di profitti illeciti nelle società
  • Nelle impugnazioni in Cassazione occorre concentrarsi su violazioni di legge o sulla mancanza assoluta della motivazione, evitando argomentazioni che siano semplici alternative interpretative dei fatti

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