Ordinanza n. 396/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, prot. n. 0425544 del 23/10/2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione - ha disposto la revoca del “nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore…in data 01/02/2024” e non considerato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; della nota n. 0440834 del 14/11/2024 di avvio del procedimento di revoca del nulla osta; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale con quelli che precedono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro e mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca, disposta dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione, del nulla osta all'ingresso rilasciato per lavoro, nonché l'avvio del relativo procedimento, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti. Dal testo emergono censure volte a contestare la valutazione amministrativa sull'attendibilità del rapporto di lavoro e il mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente ha inoltre allegato l'esistenza di una nuova opportunità lavorativa. Il TAR ha rilevato che non sono stati allegati elementi, né fornito un principio di prova, idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. La vicenda era caratterizzata dalla presentazione dell'istanza da parte dell'asserito datore di lavoro pochi giorni prima della cessazione dell'attività d'impresa; tale scansione temporale è stata ritenuta idonea a sostenere, in sede sommaria, il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto di lavoro, pur evidenziando una palese carenza istruttoria dell'Amministrazione. È stato inoltre sostenuto che il permesso per attesa occupazione non potesse essere rilasciato, poiché non risultava una successiva interruzione o cessazione di un rapporto lavorativo effettivamente instaurato, ma l'inesistenza originaria del rapporto e quindi la mancanza ab origine dei requisiti richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non ravvisabili prima facie i presupposti per la sospensione. In particolare, la carenza di allegazioni e di prova da parte del ricorrente non consentiva di superare, allo stato degli atti, la valutazione amministrativa sull'inattendibilità del rapporto di lavoro. La vicina cessazione dell'attività dell'impresa rispetto alla presentazione dell'istanza è stata considerata elemento sintomatico dell'inesistenza originaria del rapporto, con conseguente inidoneità delle censure a scalfire il provvedimento. Il Collegio ha tuttavia dato atto di una palese carenza istruttoria dell'Amministrazione e ha precisato che la nuova opportunità lavorativa può essere sottoposta all'Amministrazione per una rivalutazione della fattispecie e per un rinnovato esercizio del potere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non ravvisabili prima facie le condizioni per sospendere gli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza di allegazioni specifiche e di un principio di prova idoneo a mettere in discussione la valutazione amministrativa impedisce, allo stato degli atti, la concessione della sospensione.
- La presentazione di un'istanza di nulla osta per lavoro pochi giorni prima della cessazione dell'attività dell'impresa indicata come datrice può costituire, in sede sommaria, un elemento idoneo a fondare il giudizio di inattendibilità o di inesistenza originaria del rapporto di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente; non opera quando il rapporto risulti inesistente ab origine e manchino fin dall'inizio i requisiti richiesti.
- Il rigetto della tutela cautelare non impedisce all'interessato di sottoporre nuovi elementi, quale una sopravvenuta opportunità lavorativa, all'Amministrazione affinché proceda a una rivalutazione e a un rinnovato esercizio del potere.
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