Cassazione Civile, Ordinanza n. 27371/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La lite nasce da un’azione di responsabilità promossa dal fallimento di una s.r.l. contro un amministratore, per mala gestio e omesso esercizio dei doveri di vigilanza, con condanna al risarcimento del danno quantificato in misura pari al passivo fallimentare. L’amministratore convenuto aveva chiamato in causa un altro soggetto, assumendo che questi fosse l’amministratore di fatto e che avesse in concreto gestito la società, chiedendone la manleva e, in via ulteriore, il risarcimento dei danni ex art. 2476, comma 6, c.c. In primo grado il terzo chiamato era stato dichiarato contumace; in appello la sentenza aveva confermato la condanna del primo amministratore, la condanna del terzo a manlevare al 50% e il rigetto della domanda risarcitoria del primo amministratore. In cassazione il terzo ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione e sulla contumacia: ha sostenuto che la chiamata in causa in primo grado non risultava validamente notificata e che la notifica dell’atto di appello era addirittura inesistente, con conseguente illegittima declaratoria di contumacia, nullità del procedimento e delle sentenze e necessità di cassazione con rimessione degli atti al primo giudice. Il fallimento ha resistito eccependo anche la mancanza di valida procura speciale al difensore del ricorrente. La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione sulla procura, ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del fallimento perché la sentenza d’appello era già passata in giudicato nei suoi confronti, ma ha accolto il ricorso nei confronti del coamministratore/intimato: ha accertato l’assenza di prova della rituale notificazione della chiamata in causa in primo grado e l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello, ravvisando la nullità dei giudizi di primo e secondo grado nel solo rapporto tra il ricorrente e il coamministratore, e ha cassato senza rinvio la decisione impugnata limitatamente alle domande proposte da quest’ultimo contro il ricorrente, con compensazione integrale delle spese tra tali parti.
La decisione
La Corte ha pronunciato un esito bifasico: ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il fallimento della società, con condanna del ricorrente alle spese in favore del fallimento; ha invece accolto il ricorso contro il coamministratore/intimato, dichiarando nulli i giudizi di primo e secondo grado limitatamente al rapporto processuale tra i due soggetti, nonché, in parte qua, le corrispondenti sentenze del Tribunale e della Corte d’appello. La decisione d’appello è stata quindi cassata senza rinvio solo per le domande del coamministratore contro il ricorrente, perché il processo, in difetto di valida instaurazione del contraddittorio, non poteva proseguire tra quelle parti. Le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente e coamministratore sono state compensate integralmente; resta invece a carico del ricorrente la condanna alle spese verso il fallimento.
Norme richiamate
È richiamato per escludere, nei giudizi di merito, la domanda risarcitoria proposta dall'amministratore che non si trova nella posizione di socio danneggiato; la norma è evocata anche nel contesto dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.
Nei rapporti interni tra coobbligati solidali l'obbligazione si divide tra i debitori e le quote si presumono uguali se non risulta diversamente; ciò giustifica, nel ragionamento del merito riportato, la manleva solo al 50%.
Richiamato come norma generale sulle notificazioni dell'atto introduttivo.
Ricompreso nel sistema delle notificazioni corrette dell'atto introduttivo.
La notificazione deve avvenire presso residenza, dimora o abitazione del destinatario.
In caso di irreperibilità, la notificazione segue le formalità ivi previste.
Se il destinatario risiede all'estero, la notificazione segue le modalità previste da tale disposizione.
Se residenza e domicilio sono sconosciuti, la notificazione va effettuata secondo questa norma.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notificazione, con riflessi sulla contumacia.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità delle sentenze conseguente alla nullità della notificazione.
La declaratoria di contumacia è legittima solo se il procedimento notificatorio ha seguito il paradigma legale; altrimenti il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica.
È invocato dal ricorrente per ottenere rimessione in termini e rinnovazione della notificazione.
È richiamato per affermare la tempestività dell'impugnazione nei confronti della parte che aveva ricevuto la notificazione della sentenza d'appello.
È richiamato come ipotesi in cui la deduzione di soli vizi di rito è ammissibile se comporta la rimessione al primo giudice.
È richiamato come ipotesi in cui i vizi di rito possono determinare la rimessione al primo giudice.
È richiamato nell'eccezione del fallimento sulla necessità della procura speciale al difensore del ricorrente.
Norma sul procedimento camerale e sul deposito di memoria, richiamata nel corso del giudizio di legittimità.
Norma sul procedimento camerale e sul deposito di memoria, richiamata nel corso del giudizio di legittimità.
Richiamato per la compensazione integrale delle spese tra ricorrente e coamministratore.
Massime di principio
- Nelle controversie di responsabilità verso amministratori di società, la natura solidale dell'obbligazione esclude di regola il litisconsorzio necessario tra i coobbligati: l'azione può essere proposta e coltivata separatamente nei confronti di ciascuno.
- Quando si denunciano vizi di rito in cassazione contro una sentenza che ha deciso anche nel merito, l'impugnazione è ammissibile solo se i vizi dedotti, ove fondati, determinerebbero la rimessione al primo giudice.
- La declaratoria di contumacia presuppone una notificazione dell'atto introduttivo eseguita secondo il paradigma legale; in mancanza di prova della rituale notificazione, o in presenza di notificazione inesistente, il giudice non può considerare validamente instaurato il contraddittorio.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di una parte determina la nullità del giudizio svolto nei suoi confronti e la nullità, in parte qua, delle sentenze che lo abbiano definito.
- Se la notificazione dell'atto di appello è inesistente e non semplicemente nulla, il processo di secondo grado non può produrre effetti nei confronti del destinatario non ritualmente evocato e la decisione va cassata senza rinvio limitatamente a quel rapporto processuale.
- L'errore sulla notificazione e sulla contumacia rileva come vizio processuale assorbente rispetto alle questioni di merito nei rapporti in cui il contraddittorio non sia stato validamente instaurato.
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