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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24735/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di estradizione per tre principali censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 705 c.p.p., rilevando che la Corte di appello non avrebbe effettuato un adeguato vaglio delle fonti probatorie allegate dalla Repubblica di Albania e che gli elementi forniti (accertamenti tributari e testimonianza) non chiariscono la base dell'imputazione per il reato corrispondente all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (fatture per operazioni inesistenti); (2) violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 705, comma 2, lett. c) e 698 c.p.p., deducendo un rischio sistemico di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri albanesi a causa di sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie critiche, richiedendo indagini mirate e informazioni sull'istituto di destinazione; (3) superamento dei termini di durata massima della custodia cautelare secondo la normativa albanese (artt. 504, 262, 263 codice di procedura penale albanese), atteso che la custodia ai fini estradizionali iniziata il 12/09/2023 avrebbe già oltrepassato il termine massimo di sei mesi previsto dal diritto albanese, rendendo inefficace il titolo cautelare e, conseguentemente, la richiesta di estradizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sull'estradizione per infondatezza complessiva e ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso relativo alla misura cautelare. Motivazioni principali: (a) sulla gravità indiziaria la Corte di appello ha effettuato un controllo di merito conforme ai criteri italiani per misure cautelari, ritenendo rilevanti elementi indiziari quali l'uso del medesimo domicilio come sede operativa per più società, l'assenza di una reale sede sociale e gli esiti degli accertamenti tributari, elementi che indicano la fittizietà delle operazioni e l'accordo fraudolento; il ricorrente non ha prodotto prove chiare e incontrovertibili di operatività reale della società che potessero ribaltare la valutazione; (b) sul rischio di trattamenti inumani la Corte ha ritenuto insufficienti le deduzioni difensive alla luce dei rapporti aggiornati del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) che forniscono un quadro sostanzialmente positivo delle carceri albanesi, per cui non sussisteva l'obbligo di chiedere informazioni supplementari sul singolo istituto di destinazione; (c) sul superamento dei termini di custodia la Cassazione ha stabilito che la valutazione circa la decorrenza dei termini di durata massima della misura custodiale deve essere effettuata dallo Stato richiesto sulla base delle proprie norme processuali: il titolo cautelare estero rimane valido fino all'esecuzione dell'estradizione e il periodo di custodia ai fini estradizionali nel territorio dello Stato richiesto non determina anticipatamente la decorrenza del termine secondo l'ordinamento dello Stato richiedente. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo per l'autorità richiesta di verificare che la documentazione di estradizione indichi le ragioni per cui, nello Stato richiedente, si ritenga probabile la commissione del reato; la Corte italiana non compie un mero controllo formale ma valuta la sussistenza di gravi indizi secondo criteri comparabili a quelli per misure cautelari nel nostro ordinamento.

  • art. 698 cod. proc. pen.

    Prevede l'ostatività dell'estradizione in caso di concreto rischio che la persona sia sottoposta a trattamenti contrari ai diritti fondamentali; incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati che fondino tale timore.

  • art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente di valutare, tra gli elementi da considerare, le condizioni di detenzione nello Stato richiedente; tuttavia la sussistenza dell'ostacolo va provata con dati concreti e attuali.

  • art. 714, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola la durata massima della custodia cautelare ai fini estradizionali nello Stato italiano (termine collegato alla finalità di assicurare la consegna); la decorrenza del termine per l'ordinamento dello Stato richiedente inizia solo dopo l'effettiva consegna.

  • art. 722 cod. proc. pen.

    Richiamato per confronto: nella pratica dell'estradizione passiva il periodo di custodia scontato nello Stato richiesto viene computato ai fini dello Stato richiedente solo dopo la consegna; principio esteso anche all'estradizione attiva/petizioni similari.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito del giudizio di cassazione in materia cautelare e processuale (richiamato in relazione ai limiti dei motivi deducibili).

  • art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma nazionale citata dal ricorrente come corrispondente alla fattispecie contestata (emissione di fatture per operazioni inesistenti); la Corte ha comunque verificato la rilevanza penale dell'ipotizzato fatto anche alla luce della normativa italiana.

  • artt. 504, 262 e 263 codice di procedura penale albanese

    Norme interne albanesi richiamate dal ricorrente per contestare la durata massima della custodia: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la verifica della scadenza dei termini di durata debba essere fatta dallo Stato richiesto sulla base della propria disciplina, non su quella dello Stato richiedente.

Massime di principio

  • L'autorità giudiziaria italiana deve valutare la documentazione di estradizione secondo l'art. 705 c.p.p. non in modo meramente formale ma accertando l'esistenza di gravi indizi; il controllo è limitato e non equivale a un giudizio di merito sull'opportunità dell'accusa.
  • La difesa che deduca l'assenza di gravi indizi o la propria innocenza deve produrre prove chiare, incontrovertibili e decisive per poter incidere sulla richiesta di estradizione; elementi nuovi e non conosciuti dallo Stato richiedente sono ammessi solo se di comprovata e immediata efficacia.
  • Per invocare l'ostativo rischio di trattamenti inumani o degradanti (art. 698 c.p.p.) è necessario allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati; rapporti internazionali recenti che non documentano un rischio sistemico non giustificano l'opposizione all'estradizione.
  • La valutazione sulla decorrenza dei termini di custodia cautelare ai fini della sua efficacia deve essere compiuta in base alla normativa dello Stato richiesto; la custodia ai fini estradizionali nello Stato richiesto rimane efficace fino all'esecuzione della consegna e solo dopo la consegna il periodo scontato può essere computato ai fini dei termini nello Stato richiedente.
  • Non è obbligatorio per lo Stato richiesto chiedere informazioni supplementari circa l'istituto penitenziario di destinazione se le fonti ufficiali e aggiornate non documentano un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali.

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