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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24118/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

ARFAOUI veniva ritenuto responsabile dell'inottemperanza al decreto di espulsione (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998) relativo a decreto di espulsione del Prefetto del 17/02/2022 e ordine di allontanamento del Questore di Bari del 18/03/2022; la condotta è stata accertata tramite controllo a Piove di Sacco il 06/06/2023. Il ricorrente ha impugnato chiedendo annullamento per mancato riconoscimento del giustificato motivo derivante dal matrimonio celebrato in Italia con cittadina italiana (16/12/2022) e per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il reato di inottemperanza sia un reato omissivo proprio che richiede come presupposti validi il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento del Questore: tali atti erano validi e notificati anteriormente al matrimonio. Il matrimonio è sopravvenuto dopo l'emissione degli atti e dopo la consumazione del reato (reato di natura permanente iniziato dopo il decorso di sette giorni dall'ordine del Questore), quindi non costituisce giustificato motivo per l'inosservanza. Anche la richiesta di circostanze attenuanti generiche è stata respinta in ragione della situazione personale del ricorrente e del suo profilo criminale. Conseguentemente la condanna per multa di euro 10.000 è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter

    Definisce il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore come reato omissivo proprio; richiede l'esistenza del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento validamente adottati come presupposti della fattispecie.

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-bis

    L'ordine di allontanamento del Questore deve essere conforme ai requisiti formali e sostanziali di legge e motivato rispetto ai casi previsti, perché costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale.

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 5

    Distinzione tra ipotesi di espulsione eseguibile con accompagnamento coattivo alla frontiera (art. 13, comma 4) e ipotesi in cui non è possibile accompagnamento immediato e si concede termine per allontanarsi (art. 13, comma 5); la sanzione varia a seconda della fattispecie (multae differenziate).

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e comma 2, lett. c)

    «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: [...] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana [...]»

    Stabilisce divieti espressi di espulsione (es. pericolo di persecuzione e convivenza con coniuge italiano). Tale divieto impedisce l'adozione/esecuzione dell'espulsione se sussiste al momento dell'adozione dell'atto; se la causa impeditiva sopravviene dopo, non giustifica retroattivamente l'inottemperanza precedentemente iniziata.

  • Legge 6 marzo 1998, n. 40 (art. 17 e richiamo alle categorie vulnerabili)

    Richiamata come fonte che prevede tutele per categorie vulnerabili e che va considerata nel valutare la legittimità dell'espulsione/respingimento.

  • Cassazione, Sez. 3, n. 13842 del 12/02/2008 (Mbay)

    Conferma la natura permanente del reato di inottemperanza e l'analisi temporale degli elementi della fattispecie.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 6605 del 31/01/2008 (P.G. in proc. Farid)

    Giurisprudenza che afferma che l'attesa dei documenti per celebrare un matrimonio con cittadina italiana (e il successivo matrimonio avvenuto circa sei mesi dopo l'ordine del Questore) non costituisce giustificato motivo per l'inosservanza dell'ordine di allontanamento.

  • Cassazione, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano)

    Utilizzata per giustificare il diniego delle attenuanti generiche in presenza di situazioni personali e precedenti penali che impediscono la regolarizzazione del soggiorno.

Massime di principio

  • La presenza di un matrimonio con cittadino italiano impedisce l'espulsione solo se il divieto di espulsione esisteva al momento dell'adozione degli atti amministrativi che costituiscono il presupposto del reato; un matrimonio sopravvenuto non giustifica retroattivamente l'inosservanza dell'ordine di allontanamento.
  • Il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento è reato omissivo proprio e permanente: occorrono provvedimenti amministrativi validi (decreto di espulsione e ordine del Questore) per la configurazione dell'illecito; la validità e la motivazione di tali atti sono elementi essenziali.
  • Se si ritiene esistente un impedimento all'espulsione (es. convivenza con coniuge italiano o rischio di persecuzione), è necessario far valere tali circostanze prima dell'adozione o della esecuzione dell'atto amministrativo o impugnarlo tempestivamente; la sopravvenienza della causa ostativa non cancella automaticamente la responsabilità per la precedente inottemperanza.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse in presenza di precedenti o comportamenti che hanno ostacolato la regolarizzazione del soggiorno; dimostrare elementi concreti e temporali idonei è essenziale per ottenere sconti di pena.
  • In casi simili, valutare tempestivamente i vizi formali e sostanziali del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento (mancata motivazione, assenza di requisito legale, sussistenza di divieti di espulsione) e agire amministrativamente o giurisdizionalmente prima che l'inadempimento si prolunghi.

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