Cassazione Penale, Sentenza n. 37914/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo su locali e attrezzature dell'autocarrozzeria di proprietà del ricorrente, contestato come base logistica di un'associazione per delinquere dedita al riciclaggio di autovetture e a truffe assicurative. Il ricorrente ha dedotto: (i) che i locali erano concessi in comodato a terzi con contratto anteriore ai reati e successivamente risolto, quindi mancava l'attualità e la concretezza del pericolo; (ii) carenza di rapporto di pertinenzialità e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, poiché l'attività illecita poteva essere svolta in altro luogo e si potevano adottare misure meno invasive; (iii) motivazione insufficiente quanto al periculum in mora relativo al sequestro funzionale alla confisca. Sono stati anche prodotti motivi aggiunti che ribadiscono le stesse censure e richiamano la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla necessità di valutare il periculum in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del Tribunale del riesame sia limitato ai vizi di violazione di legge e che, nel caso concreto, la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e coerente: è stato valorizzato il quadro probatorio che indicava il coinvolgimento e la consapevolezza di Giovanni Musina (testimonianze, spostamento telecamere, patteggiamento per violazione di sigilli, concorso in una frode assicurativa non procedibile per difetto di querela). Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dei principi di proporzionalità/adeguatezza, stante il rischio di reiterazione e la natura organizzata dell'attività illecita; la mancata motivazione piena sul periculum in mora relativo alla confisca non è stata ritenuta decisiva perché le esigenze impeditive del sequestro erano comunque sorrette. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Comma 1: legittima l'apposizione del sequestro preventivo quando esiste un rapporto di pertinenzialità non occasionale tra il bene e la commissione del reato e quando il bene è utilizzato o destinato a commettere il reato; il giudice deve valutare concretezza e attualità del pericolo. Comma 2: il sequestro può essere disposto anche in vista della confisca, ma richiede adeguata motivazione, anche in ordine al periculum in mora.
Limita il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del Tribunale del riesame ai vizi di violazione di legge; esclusione del sindacato sul merito e sulle valutazioni di fatto non radicalmente viziate.
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, disciplinati per le misure personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo; il giudice deve motivare l'impossibilità di misure meno invasive.
L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti presentati successivamente.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad ammenda in caso di ricorso inammissibile per colpa, così come applicato per l'irrogazione di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
sent. n. 36959 del 11.10.2021 (richiamata) e sent. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Richiamate per il principio secondo cui, quando il sequestro è disposto in vista della confisca, il giudice deve comunque valutare e motivare il periculum in mora; tuttavia la mancanza di detta motivazione non sempre è decisiva se le altre esigenze cautelari sono sufficientemente sostenute.
Massime di principio
- La Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione del riesame: impugnazioni in cassazione devono dimostrare vizi di legge gravi e non solo contraddizioni o valutazioni di fatto.
- Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo il ricorrente deve provare l'assenza dell'attualità e della concretezza del pericolo (periculum) e l'inesistenza di un rapporto di pertinenzialità funzionale tra bene e attività delittuosa, con riferimento a elementi di fatto specifici.
- Nel bilanciamento tra diritto di proprietà e esigenze cautelari, il giudice può ritenere prevalenti le esigenze di prevenzione della reiterazione del reato se sussistono indizi concreti di coinvolgimento o di collegamento stretti tra proprietario e attività illecita; pertanto è strategico documentare la mancanza di tali collegamenti e l'efficacia di misure alternative meno invasive.
- Quando il sequestro è disposto anche in vista della confisca, la motivazione sul periculum in mora è importante: la sua assenza può essere superabile se le altre ragioni a sostegno del sequestro risultano solide, ma meglio non trascurare di contestare espressamente tale omissione con argomentazioni probatorie mirate.
- Chi impugna dovrebbe fornire elementi concreti (es. prova della cessazione del rapporto di disponibilità, documentazione sulla non coinvolgimento personale, alternative praticabili) e dimostrare che misure meno invasive sarebbero adeguate per tutelare gli interessi cautelari.
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