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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36390/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la decisione di merito sostenendo la violazione delle norme sulla riscossione riguardanti la notificazione della cartella di pagamento: il giudice d'appello avrebbe confuso l'attività di iscrizione a ruolo (accertamento/liquidazione del credito) con l'attività di riscossione/ notifica (predisposizione e notifica della cartella), attribuendo all'Agenzia responsabilità che spettano all'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che i vizi denunciati dall'opponente riguardassero la notificazione della cartella e, pertanto, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione. Poiché l'Agenzia delle Entrate nel caso concreto non era né agente della riscossione né ente creditore rispetto alle somme in contestazione (spese di giustizia), non poteva essere parte legittima nel giudizio; la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio (art. 382, comma 3), il secondo motivo è stato assorbito e l'Agenzia ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio (liquidate in euro 950,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Disciplina la procedura di riscossione mediante ruolo e, per l'art. 18, rende applicabili le disposizioni del d.P.R. n. 602/1973 al procedimento di riscossione; quindi distingue l'attività di accertamento/liquidazione (ente creditore) dall'attività di notificazione (agente della riscossione).

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25 e art. 26)

    L'art. 25 individua la cartella di pagamento come titolo predisposto dall'agente della riscossione sulla base del ruolo; l'art. 26 regola le modalità di notificazione della cartella al debitore, confermando che la fase notificatoria è di competenza dell'agente della riscossione.

  • d.lgs. 14 aprile 1999, n. 112 (art. 39)

    "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"

    Se il contenzioso è promosso contro l'agente della riscossione ma riguarda vizi non esclusivi degli atti esecutivi (es. fondatezza del credito), l'agente deve chiamare in causa l'ente creditore o altrimenti risponde degli esiti del giudizio; ciò permette comunque che l'azione sia inizialmente proposta contro l'agente quando il primo atto noto al contribuente è la cartella.

  • Cass. SS.UU. 16412/2007

    La Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che la mancata notificazione di un atto presupposto (es. avviso di accertamento) può invalidare l'intero processo di formazione della pretesa tributaria; in tal caso la legittimazione passiva resta in capo all'ente creditore, che deve essere chiamato in causa dal concessionario se non vuole rispondere dell'esito della lite.

  • art. 382 c.p.c. (terzo comma, ultimo inciso)

    Norma richiamata per giustificare la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta nei confronti della parte dichiarata incompetente/estranea; qui ha motivato la cancellazione della sentenza impugnata senza rinvio.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra attività dell'ente creditore (accertamento e liquidazione del credito) e attività dell'agente della riscossione (predisposizione e notificazione della cartella): il primo è responsabile per la fondatezza del credito, il secondo per la regolarità delle notificazioni.
  • La legittimazione passiva dipende dalla natura del vizio contestato: se si denuncia la fondatezza/esistenza dell'imposta, il resistente corretto è l'ente creditore; se si denuncia un vizio nella notificazione o nella fase di riscossione, il resistente corretto è l'agente della riscossione.
  • Se il contribuente conosce per la prima volta l'azione esecutiva tramite la cartella, può validamente proporre il giudizio contro l'agente della riscossione; tuttavia, in caso di vizi che investono la formazione della pretesa (atto presupposto non notificato), il concessionario deve chiamare l'ente creditore o rischia la responsabilità per le conseguenze della lite (art. 39 d.lgs. 112/1999).
  • La mancata notificazione dell'atto presupposto può rendere illegittimo l'intero procedimento di formazione della pretesa tributaria (giurisprudenza SS.UU.), facendo residuare la legittimazione passiva nell'ente creditore anche se l'atto impugnato è la cartella notificata.
  • Non sussiste di regola un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione: la comune collocazione procedurale delle loro attività non ne confonde i diversi fondamenti causali, per cui non è sempre possibile integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto non originariamente citato.

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