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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 268/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società in liquidazione di un credito chirografario di 4.569.570,45 euro, quale saldo di un conto corrente aperto il 29 giugno 2005 e chiuso il 31 maggio 2016. Il credito era stato inizialmente escluso per carenza di documentazione sulle operazioni pregresse e per mancata produzione del contratto di apertura. Integrata la documentazione con gli estratti integrali del conto e con l’estratto notarile del libro giornale, la banca aveva dichiarato di non avere reperito il contratto; il giudice delegato aveva quindi ammesso il credito con riserva della produzione di tale contratto. La banca, che aveva chiesto l’ammissione pura e semplice, propose opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fallimentare per ottenere l’ammissione senza riserva. Il Tribunale di Velletri dichiarò l’opposizione inammissibile, ritenendo che si dovesse attendere lo scioglimento della riserva secondo l’art. 113-bis legge fallimentare. Con un unico motivo, la banca denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 96, comma 2, 98, commi 1 e 2, e 113-bis legge fallimentare, sostenendo di poter impugnare immediatamente l’ammissione con riserva. La curatela eccepì inoltre l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., per qualificazione del vizio come error in procedendo e per asserita mancanza di un pregiudizio concreto.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità: il ricorso esponeva in modo sintetico ma esauriente i fatti processuali e le ragioni della controversia; la qualificazione del vizio dipende dalla sua sostanza e non dalla rubrica; la dedotta mancanza di pregiudizio riguardava il merito della censura. Ha accolto l’unico motivo, affermando che il creditore che abbia chiesto l’ammissione pura e semplice e sia stato ammesso con riserva subisce una soccombenza, poiché la domanda è accolta solo parzialmente, e può quindi proporre immediatamente opposizione ex art. 98 legge fallimentare per contestare i presupposti della riserva. Il subprocedimento ex art. 113-bis è invece diretto soltanto ad accertare il verificarsi dell’evento cui la riserva era subordinata, senza consentire il riesame della legittimità della riserva e senza prevedere il contraddittorio degli altri creditori. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    esso contiene l’esposizione chiara dei fatti di causa, dalla quale risultano le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, in modo sintetico ma esauriente, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni essenziali

    Il requisito di esposizione sommaria dei fatti è soddisfatto quando il ricorso consente di ricostruire sinteticamente ma compiutamente le pretese, le ragioni e lo svolgimento essenziale del processo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    considerato che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte deve aversi riguardo alla qualificazione sostanziale del vizio denunciato, mentre la rubrica non ha carattere vincolante

    La natura del vizio dedotto si individua in base al contenuto sostanziale della censura, non alla qualificazione indicata nella rubrica del motivo.

  • art. 335 c.p.c.

    l’eventuale impugnazione degli altri creditori L. Fall., ex art. 98, comma 3, avverso il provvedimento ammissivo, che, come sarà meglio chiarito infra, va proposta anch’essa in via immediata, dovrà essere riunita, secondo il principio generale dell’art. 335 c.p.c., analogicamente applicabile ad un giudizio avente natura impugnatoria quale quello in esame

    Le impugnazioni immediate relative al medesimo provvedimento di ammissione devono essere riunite, applicando analogicamente il principio processuale di riunione delle impugnazioni.

  • art. 96, comma 2, legge fallimentare

    Laddove, al contrario, il creditore abbia chiesto l’ammissione al passivo puramente e semplicemente ed il giudice delegato abbia disposto l’ammissione con riserva, si verifica una situazione di soccombenza, che legittima il creditore ad impugnare immediatamente il provvedimento, trattandosi, ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 2, di un’ipotesi di accoglimento soltanto parziale della domanda: in tal caso la contestazione del creditore avrà ad oggetto la sussistenza dello stesso presupposto della riserva sì che sarà configurabile una delle ipotesi di ammissione previste dalla L. Fall., art. 96, comma 2.

    L’ammissione con riserva deve rientrare nelle ipotesi previste dalla norma; quando il creditore aveva domandato l’ammissione senza riserve, l’apposizione della riserva costituisce accoglimento solo parziale e può essere contestata immediatamente.

  • art. 98, commi 1 e 2, legge fallimentare

    Nella disciplina delle legge fallimentare riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e del D.Lgs.n. 169 del 2007, se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l’ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme della L. Fall., art. 98.

    Il creditore che abbia chiesto l’ammissione pura e semplice e sia stato ammesso con riserva è legittimato a proporre immediatamente opposizione allo stato passivo, poiché l’ammissione con riserva costituisce accoglimento soltanto parziale della domanda.

  • art. 98, comma 3, legge fallimentare

    Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori intendano contestare l’ammissione, ancorchè con riserva, di un altro creditore, sono legittimati (e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza attendere il decreto di cui alla L. Fall., art. 113 bis

    Il curatore e gli altri creditori che contestano l’ammissione, anche se con riserva, devono impugnare immediatamente il provvedimento, senza attendere lo scioglimento della riserva.

  • art. 113-bis legge fallimentare

    Il sub-procedimento dell’art. 113 bis, inoltre, non prevede alcuna forma di contraddittorio: è prevista l’emissione di un decreto del giudice delegato all’esito di un’istanza del curatore o della parte interessata ed avverso tale provvedimento non è prevista alcuna specifica forma di impugnazione nè, a monte, alcun onere di comunicazione del provvedimento agli altri creditori.

    Il procedimento di scioglimento della riserva è destinato all’accertamento del verificarsi dell’evento condizionante e non costituisce sede per contestare la legittimità dell’ammissione con riserva, anche perché non prevede un contraddittorio con gli altri creditori.

Massime di principio

  • Il creditore che abbia chiesto l’ammissione al passivo incondizionata e sia stato ammesso con riserva è parzialmente soccombente e può proporre immediatamente opposizione allo stato passivo per contestare la sussistenza dei presupposti della riserva.
  • Il curatore e gli altri creditori che intendano contestare l’ammissione di un credito, anche se con riserva, devono impugnare immediatamente il provvedimento, senza attendere il successivo scioglimento della riserva.
  • Il procedimento di scioglimento della riserva è limitato all’accertamento del verificarsi dell’evento cui l’ammissione era subordinata; non è lo strumento per riesaminare la legittimità dell’originaria apposizione della riserva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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