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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6091/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Genova aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero ritenendo nullo il decreto di citazione a giudizio per mancato invio a Saya dell'invito a rendere interrogatorio dopo una tempestiva richiesta ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che il provvedimento è abnorme (o, in subordine, nullo), deducendo che Saya non aveva richiesto l'interrogatorio ma aveva depositato un esposto con doglianze sull'operato dei pm e della polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul carattere eccezionale e residuale dell'abnormità, stabilendo che il vizio dell'abnormità sussiste solo quando il provvedimento giudiziale determini una stasi processuale irreparabile, ossia quando il procedimento non possa proseguire se non mediante il compimento da parte del pm di un atto nullo. Nel caso di specie, a prescindere dalla qualificazione della nota (richiesta di interrogatorio o esposto), il problema non produceva una stasi tale perché il pm poteva svolgere l'interrogatorio o rinnovare la notificazione e il giudizio poteva regolarmente proseguire; quindi non ricorrevano i presupposti dell'abnormità.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    regola l'avviso di conclusione delle indagini e la possibilità per l'indagato di chiedere di essere interrogato; la Corte ha ritenuto che un'eventuale omissione di notificazione non comporta automaticamente abnormità se il pm può rimediare e l'atto necessario non è nullo.

  • art. 568 c.p.p.

    richiama il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione

    la categoria dell'abnormità non può essere utilizzata per eludere il regime tassativo delle impugnazioni previsto dall'art. 568.

  • art. 177 c.p.p.

    riferimento al numero chiuso delle nullità deducibili; la Corte sottolinea che non tutte le violazioni devono essere ricondotte all'abnormità.

  • Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005 (Minervini)

    definizione dei requisiti dell'abnormità: vizio non previsto tra le nullità, atto non altrimenti impugnabile, atto avulso dalla struttura procedimentale o che determina stasi non altrimenti superabile.

  • Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella)

    ampliamento del concetto di abnormità riferito anche a indebite regressioni del procedimento che alterino l'ordinata sequenza logico-cronologica, sempre con carattere eccezionale.

  • Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    distinzione tra regresso consentito e abnormità: regressione non è automaticamente abnorme se rientra nei poteri del giudice e non determina stasi irreparabile.

  • Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri)

    ribadito il carattere eccezionale e residuale dell'abnormità, applicabile solo quando non esistono altri rimedi per rimuovere il provvedimento giudiziale e quando esso costituisce sviamento di potere che arreca pregiudizio insanabile.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    menzionata in relazione alla conservazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione dopo la riforma.

Massime di principio

  • La nozione di abnormità è eccezionale e residuale: non può essere invocata per trasformare in motivo di cassazione qualunque illegittimità o nullità di un atto giudiziario.
  • La regressione del procedimento (ritorno dalla fase del dibattimento a quella delle indagini) non è di per sé abnorme se il giudice ha esercitato un potere previsto e il pm può rimediare senza compiere atti nulli che determinino stasi irreparabile.
  • Per configurare l'abnormità è necessario che il provvedimento imponga al pm un adempimento che concretizzi un atto nullo, senza il quale il processo non può proseguire.
  • In casi di mancata o irregolare notificazione dell'avviso di conclusione indagini ai sensi dell'art. 415-bis, il pm può generalmente rinnovare la notificazione o svolgere l'interrogatorio richiesto, evitando una stasi processuale rilevante.
  • Nelle controversie simili conviene usare i rimedi ordinari e le impugnazioni previste dal codice; non è corretto appellarsi subito al concetto di abnormità per aggirare la disciplina tassativa delle impugnazioni.

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