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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31750/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere e furti (artt. 416, 624 e 273 richiamati nel ricorso). La difesa ha denunciato: violazione di norme penali richiamate; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; che le intercettazioni sarebbero riconducibili a fatti diversi (anche al furto commesso dal ricorrente il 5/12/2022) e dunque non a tutti i reati per cui è stata disposta la misura; la restituzione di taluni beni sequestrati; la marginalità e l'estemporaneità della partecipazione del La Greca, la scarsa presenza nelle intercettazioni, la diversa collocazione dei beni rubati; l'assenza dei presupposti dell'associazione per delinquere per carenza di numero, organizzazione, disponibilità di mezzi e omogeneità delle condotte; richiesta di autonoma valutazione dei gravi indizi ai sensi dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso non ha rispettato i requisiti di specificità ex art. 581 lett. c) c.p.p., si è risolto in enunciati generici, apodittici o ipotetici e in mera richiesta di diversa valutazione dei fatti (che la Cassazione non può fare in materia cautelare se non per manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha inoltre osservato che molte censure erano ricostruzioni alternative dei fatti e non indicazioni puntuali di illogicità del provvedimento impugnato; l'affermazione difensiva secondo cui l'eterogeneità dei reati escluderebbe l'associazione è infondata alla luce della giurisprudenza che ammette programmi criminosi formati da reati anche non omogenei. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata per consentire la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione nel procedimento cautelare.

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    Imposta il requisito di specificità del ricorso in cassazione in materia cautelare: mancanza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Definisce i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari: la revisione è ammessa per violazioni di legge e per manifesta illogicità della motivazione, non per rivalutazione dei fatti.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice che emette la misura inaudita altera parte; la Cassazione ha rilevato che l'invocazione di tale principio deve essere puntualmente riferita al provvedimento cui si contesta la carenza.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato, all'applicazione di sanzioni pecuniarie (qui la somma alla Cassa delle ammende).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti amministrativi di cancelleria successivi alla decisione, che la Corte ha disposto di mandare in esecuzione.

  • artt. 416, 624 e 273 (citati nel ricorso)

    Norme richiamate nel ricorso come presunte violazioni: art. 416 c.p. (associazione per delinquere), art. 624 c.p. (furto) e art. 273 (citazione testuale incerta nel dispositivo del ricorso). La Corte non ha proceduto a riformularne la contestazione sostanziale essendo il ricorso inammissibile per vizi formali e di specificità.

  • Cass. Pen., Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 (Papini)

    «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie»

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'eterogeneità dei delitti fine non esclude di per se la configurabilità dell'associazione per delinquere.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione richiede che il ricorso sia specifico: censure generiche o meri richiami a elementi difensivi senza indicazione puntuale del difetto di motivazione sono inammissibili.
  • La Cassazione non rivede i fatti o fa una nuova valutazione probatoria sulle misure cautelari; il suo controllo riguarda la legittimità giuridica e la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
  • Quando si invoca l'obbligo di autonoma valutazione degli indizi (art. 292 c.p.p.) occorre specificare chiaramente a quale provvedimento si riferisce la presunta omissione e quali argomentazioni sarebbero state omesse o errate; formulazioni generiche non sono efficaci.
  • L'eterogeneità delle condotte o la diversa modalità esecutiva dei reati non escludono automaticamente la configurazione di un'associazione per delinquere: è necessario valutare l'esistenza di un programma criminoso e dell'intesa duratura.
  • Le doglianze relative alla rilevanza delle intercettazioni, alla presenza in esse dell'imputato o alla collocazione dei beni rubati devono essere esposte con specifici riferimenti probatori; altrimenti appaiono come una diversa valutazione dei fatti e risultano inammissibili in cassazione.
  • Ricorsi manifestamente generici o infondati possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e contributi alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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