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Sentenza

Sentenza n. 4929/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento: a) della comunicazione Agea 19.10.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.3-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata ai ricorrenti a mezzo raccomandata il 4.11.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02”.

Giustizia amministrativa202216669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA del 19 ottobre 2022 relativa al ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il periodo 2001/2002, con i relativi atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la comunicazione AGEA relativa all'esecuzione di sentenze dell'autorità giudiziaria e al ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il periodo 2001/2002, nonché gli atti amministrativi concernenti il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 23 gennaio 2026, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e chiesto la declaratoria di improcedibilità. Il testo non indica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca dei ricorrenti. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità della comunicazione AGEA né degli atti connessi. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La dichiarazione univoca della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
  • La particolarità delle questioni sottostanti e l'esito del giudizio possono giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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