Cassazione Civile, Ordinanza n. 19335/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'ente previdenziale che, per il periodo ottobre 2012-dicembre 2015, contestava alla cooperativa la violazione del minimale contributivo: secondo l'INPS, la società aveva impiegato un numero di soci lavoratori con contratto part-time superiore al 30% del personale assunto, aveva pattuito orari settimanali inferiori a quelli previsti dal c.c.n.l. di riferimento e aveva escluso dalla base imponibile la tredicesima e la quattordicesima mensilità. La cooperativa aveva chiesto l'accertamento negativo dei crediti contributivi. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 l. n. 142/2001 e dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, sostenendo che lo stato di crisi deliberato dalla cooperativa consentisse deroghe in peius alla contrattazione collettiva, anche con riduzione degli orari di lavoro ai fini del part-time, con conseguente inapplicabilità del minimale contributivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la crisi aziendale, che avrebbe giustificato le riduzioni retributive e dell'orario; 3) falsa applicazione del c.c.n.l. richiamato, assumendo che il contratto collettivo applicato dalla Corte d'appello non fosse pertinente perché riferito a una diversa attività; 4) violazione delle norme sulle spese, per la condanna alle spese del giudizio di appello e, in sostanza, per la mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il minimale contributivo di cui all'art. 1 d.l. n. 338/1989 si applica anche quando la cooperativa, ai sensi dell'art. 6 l. n. 142/2001, deliberi uno stato di crisi e riduca la retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali: la delibera di crisi non è una fonte idonea a determinare la retribuzione minima utile al calcolo dei contributi e l'art. 6 non richiama gli obblighi contributivi. Poiché le riduzioni erano state adottate con delibera aziendale, lo stato di crisi concreto era irrilevante ai fini previdenziali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, non essendo riprodotti i passaggi rilevanti del c.c.n.l. né indicato dove e quando fosse stato prodotto in giudizio; inoltre non si confrontava con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, relativa al difetto di allegazione di un diverso importo dovuto. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese. La Corte ha quindi confermato la condanna della cooperativa al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato come parametro per la censura di omesso esame di un fatto decisivo
la delibera di crisi della cooperativa può incidere sui rapporti interni di lavoro, ma non deroga al minimale contributivo e non individua la base imponibile previdenziale
art. 1, comma 1, d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989
la retribuzione da assumere a base del calcolo contributivo resta quella fissata dalle fonti indicate dalla norma, non potendo essere sostituita da delibere aziendali di crisi
richiede specificità del ricorso e autosufficienza nella deduzione di censure fondate su contratti collettivi di diritto privato
le spese seguono il principio della soccombenza; la compensazione non è dovuta solo perché un motivo o un capo d'appello sia stato assorbito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il minimale contributivo previsto dalla disciplina previdenziale si applica anche alle cooperative che abbiano deliberato uno stato di crisi e ridotto in peius retribuzione e orario dei soci lavoratori: la delibera interna non è una fonte idonea a derogare ai parametri legali di calcolo dei contributi.
- Le modifiche della retribuzione e dell'orario operate con atto aziendale non rendono di per sé inoperante il criterio legale di determinazione della base imponibile previdenziale, se la disciplina invocata non richiama espressamente gli obblighi contributivi.
- Il ricorso per cassazione fondato su clausole di contratto collettivo di diritto privato deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, con riproduzione dei passaggi rilevanti e indicazione della loro produzione nei giudizi di merito.
- Una censura di falsa applicazione del contratto collettivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Le spese di lite seguono il principio della soccombenza; il mancato esame di alcune questioni in appello per assorbimento non impone automaticamente la compensazione.
- Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte.
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