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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19335/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'ente previdenziale che, per il periodo ottobre 2012-dicembre 2015, contestava alla cooperativa la violazione del minimale contributivo: secondo l'INPS, la società aveva impiegato un numero di soci lavoratori con contratto part-time superiore al 30% del personale assunto, aveva pattuito orari settimanali inferiori a quelli previsti dal c.c.n.l. di riferimento e aveva escluso dalla base imponibile la tredicesima e la quattordicesima mensilità. La cooperativa aveva chiesto l'accertamento negativo dei crediti contributivi. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 l. n. 142/2001 e dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, sostenendo che lo stato di crisi deliberato dalla cooperativa consentisse deroghe in peius alla contrattazione collettiva, anche con riduzione degli orari di lavoro ai fini del part-time, con conseguente inapplicabilità del minimale contributivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la crisi aziendale, che avrebbe giustificato le riduzioni retributive e dell'orario; 3) falsa applicazione del c.c.n.l. richiamato, assumendo che il contratto collettivo applicato dalla Corte d'appello non fosse pertinente perché riferito a una diversa attività; 4) violazione delle norme sulle spese, per la condanna alle spese del giudizio di appello e, in sostanza, per la mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il minimale contributivo di cui all'art. 1 d.l. n. 338/1989 si applica anche quando la cooperativa, ai sensi dell'art. 6 l. n. 142/2001, deliberi uno stato di crisi e riduca la retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali: la delibera di crisi non è una fonte idonea a determinare la retribuzione minima utile al calcolo dei contributi e l'art. 6 non richiama gli obblighi contributivi. Poiché le riduzioni erano state adottate con delibera aziendale, lo stato di crisi concreto era irrilevante ai fini previdenziali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, non essendo riprodotti i passaggi rilevanti del c.c.n.l. né indicato dove e quando fosse stato prodotto in giudizio; inoltre non si confrontava con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, relativa al difetto di allegazione di un diverso importo dovuto. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese. La Corte ha quindi confermato la condanna della cooperativa al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il minimale contributivo previsto dalla disciplina previdenziale si applica anche alle cooperative che abbiano deliberato uno stato di crisi e ridotto in peius retribuzione e orario dei soci lavoratori: la delibera interna non è una fonte idonea a derogare ai parametri legali di calcolo dei contributi.
  • Le modifiche della retribuzione e dell'orario operate con atto aziendale non rendono di per sé inoperante il criterio legale di determinazione della base imponibile previdenziale, se la disciplina invocata non richiama espressamente gli obblighi contributivi.
  • Il ricorso per cassazione fondato su clausole di contratto collettivo di diritto privato deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, con riproduzione dei passaggi rilevanti e indicazione della loro produzione nei giudizi di merito.
  • Una censura di falsa applicazione del contratto collettivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • Le spese di lite seguono il principio della soccombenza; il mancato esame di alcune questioni in appello per assorbimento non impone automaticamente la compensazione.
  • Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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