Cassazione Civile, Ordinanza n. 38889/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto: i committenti agirono per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, assumendo la mancata ultimazione delle opere. La domanda fu accolta in primo grado, confermata in appello, poi oggetto di cassazione e di rinvio, con conferma della risoluzione anche nel giudizio di rinvio. Successivamente l'appaltatore propose ricorso per cassazione, deducendo, in sostanza, che l'ordinanza della Corte di cassazione n. 12323/2020 si fosse fondata su un dato di fatto erroneo, cioè la mancata ultimazione dei lavori, che egli assumeva smentita da un certificato catastale prodotto in primo grado. Il motivo di revocazione veniva formalmente incardinato sull'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., prospettando un errore di fatto revocatorio. La Corte ha però rilevato che il precedente ricorso per cassazione era stato respinto perché infondato nel merito quanto alla valutazione delle prove: il giudice di merito aveva ritenuto la dichiarazione del direttore dei lavori solo indiziaria e superata da rilievi fotografici contrari. Perciò il preteso errore non riguardava un fatto decisivo effettivamente posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, ma una censura alla valutazione probatoria del giudice di rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la svista o l'erronea percezione abbia carattere di rilevanza e decisività, cioè quando il fatto erroneamente percepito costituisca il fondamento esclusivo o imprescindibile della decisione e la correzione dell'errore avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Nel caso concreto, la doglianza non evidenziava un errore revocatorio dell'ordinanza di legittimità, ma tentava di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del rinvio. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente assumeva come certo proprio il fatto dell'ultimazione delle opere, che invece era stato ritenuto indimostrato dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non si sono difesi. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio è ammissibile solo se la svista ha carattere di decisività e incide in modo necessario e causale sulla decisione; non basta una diversa lettura delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo viene prospettato come vizio processuale, ma la Corte chiarisce che la doglianza mira in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria, non un vero errore revocatorio.
La censura sulla violazione del principio di disponibilità delle prove non può essere usata per trasformare in errore revocatorio una contestazione sulla forza dimostrativa degli elementi istruttori.
La valutazione delle prove da parte del giudice di merito è insindacabile in sede di revocazione se la doglianza si limita a contestarne il peso probatorio e non dimostra una svista percettiva decisiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Il richiamo serve a determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista oggettiva e decisiva, non una contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Per ottenere la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., il fatto erroneamente percepito deve essere il fondamento esclusivo o almeno imprescindibile della decisione, in modo che la corretta percezione avrebbe verosimilmente condotto a un esito diverso.
- Non è configurabile errore revocatorio quando il ricorrente mira soltanto a rivalutare la portata probatoria di documenti, dichiarazioni o indizi già esaminati nel processo.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sostituire al sindacato di legittimità una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- In sede di revocazione non è consentito assumere come pacifico un fatto che il giudice di merito ha espressamente ritenuto non dimostrato.
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