Cassazione Penale, Ordinanza n. 14398/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto penale di condanna divenuto esecutivo nei confronti di un'imputata. La difesa ha sostenuto che la nomina di nuovi difensori e la revoca del precedente domicilio, sottoscritte nel dicembre 2020, erano state depositate ma il deposito era stato rifiutato dal portale telematico; perciò l'elezione di domicilio non era entrata nel fascicolo del pubblico ministero e la notifica del decreto penale presso il precedente domiciliatario non valeva a dimostrare una effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputata. È stata quindi proposta istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p., rigettata dal GIP di Bari sull'assunto che la notificazione al precedente difensore fosse regolare e che l'interessata avrebbe dovuto attivarsi per verificare il buon esito del deposito telematico. Il ricorso censurava tale decisione deducendo che il termine per l'istanza decorreva solo dalla effettiva conoscenza del fascicolo e del decreto penale, avvenuta quando il nuovo difensore aveva ottenuto copia degli atti nel maggio 2024, e non dalla mera notifica eseguita presso il precedente domiciliatario ormai non più attivo come referente difensivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto errata la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine. Ha affermato che, pur essendo formalmente regolare la notifica del decreto penale presso l'elezione di domicilio risultante nel fascicolo al momento dell'emissione, ai fini dell'art. 175, comma 2, c.p.p. rileva la conoscenza effettiva del provvedimento e non la sola conoscenza generica o la mera regolarità formale della notifica. Nel caso concreto, il termine di trenta giorni decorreva dal momento in cui il nuovo difensore aveva ottenuto copia del fascicolo e l'imputata aveva potuto prendere cognizione effettiva del decreto, sicché l'istanza non poteva dirsi tardiva. La decisione impugnata è stata pertanto annullata nei limiti della questione esaminata, con riconoscimento della tempestività dell'istanza restitutoria.
Norme richiamate
il destinatario del decreto penale di condanna che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito a sua richiesta nel termine per impugnare
La restituzione nel termine presuppone la mancata effettiva conoscenza del decreto penale; il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento e non dalla mera notifica formalmente regolare o da una conoscenza generica.
Massime di principio
- In tema di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p., ciò che rileva è la effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, non la sola regolarità formale della notificazione.
- L'istante ha un onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, ma non un onere pieno di prova; il giudice deve verificare se vi sia stata conoscenza effettiva e, in caso di incertezza, deve privilegiare la soluzione favorevole alla restituzione.
- La decorrenza del termine per chiedere la restituzione nel termine va ancorata al primo momento in cui l'interessato abbia avuto concreta cognizione del fascicolo o del provvedimento, non al precedente segmento procedurale in cui la notifica sia stata indirizzata a un difensore o domicilio non più effettivamente riferibili all'attuale difesa.
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