Cassazione Penale, Ordinanza n. 32895/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza ex art. 444 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare applicava a uno degli imputati la pena concordata per il delitto di riciclaggio e all'altro la pena concordata per i delitti di ricettazione e violazione della misura di prevenzione. Gli imputati, tramite difensore, proponevano ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., lamentando l'affermazione di responsabilità e l'omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Richiama il principio secondo cui, contro la sentenza di patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, parametrando equitativamente la somma ai profili di colpa emergenti dai ricorsi.
Norme richiamate
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti come provvedimento oggetto di impugnazione.
vengono indicati come parametri di ricorso, ma il motivo è ritenuto non deducibile contro il patteggiamento per il profilo prospettato.
condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento
la Corte ribadisce che l'omessa valutazione dei presupposti del proscioglimento ex art. 129 non è censurabile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento nei termini dedotti.
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103
preclude il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano nei casi richiamati dalla Corte.
per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la doglianza miri a rimettere in discussione la responsabilità già concordata.
- L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. delimita i motivi di ricorso avverso il patteggiamento, escludendo le censure sulla mancata declaratoria di proscioglimento nei termini prospettati dalla parte.
- Quando il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è inammissibile per motivo non deducibile, la Corte può provvedere con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi anche equitativamente.
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