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Sentenza

Sentenza n. 3526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23480/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso contro il diniego di riesame in autotutela di una sanzione antitrust e contro il diniego di sospensione del pagamento della sanzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo, con tre motivi, l’erroneità della qualificazione del diniego dell’AGCM come atto meramente confermativo, sostenendo invece che si trattasse di una conferma in senso proprio, adottata dopo nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi; il difetto di motivazione del diniego di autotutela; l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l’esistenza di esigenze di equità e giustizia tali da imporre il riesame o l’annullamento d’ufficio della sanzione antitrust del 2019. Le appellanti richiamavano, in particolare, successive sentenze penali di assoluzione relative al reato di turbativa d’asta e sostenevano che tali pronunce, concernenti le medesime evidenze probatorie, avrebbero fatto venir meno l’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale. Deducevano inoltre l’illegittimità derivata e vizi propri, incluso il difetto di motivazione, del diniego di sospensione del pagamento della sanzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto l’appello, confermando sostanzialmente la sentenza del TAR. Ha precisato che il primo motivo, relativo alla natura dell’atto di diniego dell’autotutela, è privo di interesse, poiché il TAR aveva comunque esaminato il merito e l’eventuale accoglimento non avrebbe determinato il rinvio al primo giudice. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che l’atto dell’AGCM non era meramente confermativo: l’Autorità aveva svolto una nuova valutazione dell’istanza, sicché il provvedimento era autonomamente impugnabile. Tuttavia, il diniego era sufficientemente motivato, poiché il richiamo alla precedente sentenza del Consiglio di Stato rendeva comprensibili le ragioni del rigetto e l’Autorità aveva fondato la propria decisione sull’accertamento giurisdizionale definitivo della legittimità della sanzione. Il secondo motivo è stato respinto: le assoluzioni penali non imponevano il riesame in autotutela, poiché il giudizio amministrativo antitrust e il giudizio penale hanno oggetto, destinatari, presupposti e standard probatori differenti. La non condivisibilità dell’accertamento amministrativo non costituisce ragione per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento già ritenuto legittimo con sentenza passata in giudicato, altrimenti si introdurrebbe una revisione indiretta del giudicato non prevista dalla legge. Neppure la qualificazione sostanzialmente penale della sanzione AGCM comporta l’obbligo di uniformare l’esito amministrativo a quello penale. Il terzo motivo è stato respinto: esclusa l’illegittimità del diniego di autotutela, non sussisteva invalidità derivata del diniego di sospensione. Il provvedimento sanzionatorio definitivo rendeva attuale e ir reiterabile il credito dell’Autorità; in assenza di una specifica base legale, l’Amministrazione deve procedere al recupero delle somme. È la sospensione del pagamento, e non il suo diniego, a richiedere una motivazione specifica, trattandosi di una tolleranza temporanea dell’inadempimento o di un pactum de non petendo. Le società appellanti sono state condannate, in solido, al pagamento di 6.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    La condotta anticoncorrenziale accertata dall’AGCM era stata qualificata come intesa restrittiva della concorrenza contraria alla disposizione europea.

  • art. 6 CEDU

    Il rispetto delle garanzie convenzionali nel giudizio amministrativo non impone che l’esito del procedimento sanzionatorio antitrust coincida con quello del distinto giudizio penale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve esaminare le questioni rilevanti in rapporto alle domande e ai motivi dedotti; le doglianze non espressamente trattate sono considerate non decisive.

Massime di principio

  • Un provvedimento successivo è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, solo quando si limita a ribadire il contenuto del precedente senza nuova istruttoria, nuovo esame o nuova ponderazione degli interessi; se l’amministrazione rivaluta l’istanza e le circostanze dedotte, l’atto costituisce conferma in senso proprio ed è autonomamente lesivo.
  • L’esito assolutorio di un giudizio penale relativo alla responsabilità personale di soggetti coinvolti in una condotta anticoncorrenziale non impone, di per sé, il riesame o l’annullamento in autotutela della sanzione amministrativa, poiché i giudizi possono avere oggetto, destinatari, presupposti e standard probatori differenti.
  • La mera contestazione della correttezza o condivisibilità di un accertamento amministrativo già ritenuto legittimo con sentenza passata in giudicato non costituisce una ragione di giustizia o equità idonea a imporre l’autotutela, non potendo l’annullamento d’ufficio trasformarsi in uno strumento di revisione indiretta del giudicato.
  • Quando un provvedimento sanzionatorio amministrativo definitivo è stato ritenuto legittimo dal giudice, l’amministrazione, in assenza di una specifica base legale per la sospensione, deve procedere al recupero del credito; il diniego di sospensione non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione della definitività e legittimità del titolo, mentre è la sospensione a necessitare di una motivazione specifica e di una base normativa.
  • La qualificazione di una sanzione amministrativa come sostanzialmente penale ai fini dell’estensione delle garanzie dell’art. 6 CEDU non comporta l’obbligo di uniformare il giudizio amministrativo all’esito del processo penale, quando il giudizio amministrativo abbia rispettato le garanzie convenzionali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)AutotutelaAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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