Cassazione Civile, Ordinanza n. 04177/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso in cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti; nel caso concreto, l'accettazione della controricorrente e la previsione di compensazione delle spese hanno comportato che non fosse pronunciata alcuna statuizione sulle spese. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto un contratto di compravendita con profili di evizione e responsabilità professionale, definito con sentenza della Corte d'appello di Firenze. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza; la compagnia assicurativa ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati sono rimasti tali. Prima dell'udienza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto ritualmente, e la controricorrente ha apposto visto e accettazione. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e la conseguente sorte del giudizio, non il merito della lite originaria.
Norme richiamate
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; in cassazione la rinuncia produce effetti estintivi senza necessità di accettazione delle altre parti
richiamato in via comparativa per sottolineare che, a differenza della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., nel giudizio di cassazione l'accettazione delle controparti non è richiesta per l'effetto estintivo
prevede che non sia pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se resa con atto sottoscritto nei modi prescritti, ha efficacia estintiva autonoma e non necessita dell'accettazione delle altre parti per produrre l'estinzione del processo.
- Gli adempimenti di comunicazione o notifica della rinuncia alle controparti nel giudizio di cassazione sono funzionali principalmente a consentire l'adesione, rilevante ai fini del regime delle spese.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia può incidere sulla regolazione delle spese, impedendo la condanna del rinunziante nei termini previsti dalla disciplina processuale.
- Quando il ricorso per cassazione è validamente rinunciato e il giudizio è dichiarato estinto, non si passa all'esame del merito della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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