Ordinanza n. 561/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensione del provvedimento di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Lodi datato 13.01.2026, codice PLO/L/Q/2025/107100537;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Lodi il 13 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava lo svolgimento temporale del procedimento, le comunicazioni indirizzate alla lavoratrice e la mancata riapertura del procedimento. Il giudice ha rilevato che il procedimento si è svolto secondo le scansioni temporali previste dalla legge, che le comunicazioni sono state inviate al domicilio eletto dalla lavoratrice e che non erano stati rappresentati, né all'amministrazione né in giudizio, elementi sopravvenuti astrattamente idonei a sollecitare la riapertura del procedimento, come la sopravvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto non emergenti elementi di fondatezza perché il procedimento risultava rispettoso delle scansioni temporali previste dalla legge, le comunicazioni erano state effettuate presso il domicilio eletto dalla lavoratrice e non risultavano elementi sopravvenuti idonei a giustificare la riapertura del procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris; in assenza di elementi di fondatezza, la sospensione è stata respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando, al sommario esame, non emergano elementi di fondatezza della domanda di annullamento.
- Il rispetto delle scansioni temporali previste dalla legge e l'effettuazione delle comunicazioni presso il domicilio eletto dall'interessato costituiscono elementi idonei a escludere, nella fase cautelare, la manifesta fondatezza delle censure relative allo svolgimento del procedimento.
- La riapertura di un procedimento amministrativo già archiviato non può essere pretesa in assenza di elementi sopravvenuti astrattamente idonei a sollecitarne una nuova valutazione, quale la sopravvenuta sottoscrizione del contratto rilevante per il procedimento.
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