Cassazione Civile, Ordinanza n. 08580/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un militare italiano aveva presentato istanza di rimborso per ottenere la restituzione di IRPEF e addizionali versate in Italia sui compensi corrisposti dall'Amministrazione della Difesa degli Emirati Arabi Uniti per l'attività svolta nel 2011 come pilota istruttore. Il silenzio-rifiuto sull'istanza era stato impugnato e sia la CTP sia la CTR avevano respinto la pretesa, ritenendo legittima l'imposizione in Italia perché negli Emirati Arabi Uniti non vi sarebbe stata imposta sul reddito delle persone fisiche e quindi non si sarebbe verificata una doppia imposizione, con la conseguenza che l'Italia non avrebbe rinunciato alla potestà impositiva per effetto della Convenzione bilaterale. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. a), della Convenzione Italia-Emirati Arabi Uniti, degli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, dell'art. 117, comma 1, Cost. e del principio pacta sunt servanda, sostenendo che la clausola convenzionale attribuisce in via esclusiva la potestà impositiva allo Stato degli Emirati Arabi Uniti e impedisce all'Italia di tassare quei redditi, a prescindere dall'effettiva tassazione nello Stato estero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha applicato l'interpretazione letterale dell'art. 19 della Convenzione, richiamando il criterio ermeneutico dell'art. 31 della Convenzione di Vienna, secondo cui il testo pattizio va interpretato secondo il significato ordinario delle espressioni e solo in presenza di ambiguità o conflitto con altre regole si possono usare criteri diversi. Ha quindi affermato che la formula convenzionale che prevede redditi "imponibili soltanto" nello Stato contraente di provenienza attribuisce una potestà impositiva esclusiva allo Stato degli Emirati Arabi Uniti e preclude all'Italia l'imposizione, senza che rilevi l'assenza di una doppia imposizione effettiva o l'inesistenza di un'imposta sulle persone fisiche nello Stato estero. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lett. a), Convenzione Italia-Emirati Arabi Uniti
"imponibili soltanto nello Stato contraente"
La clausola attribuisce la potestà impositiva in via esclusiva allo Stato in cui il reddito è prodotto e preclude all'altro Stato contraente di assoggettare a imposta quei redditi.
artt. 31, 32 e 33 Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 marzo 1969
Per l'interpretazione dei trattati internazionali prevale il criterio letterale, secondo il significato ordinario del testo, ricorrendo ad altri criteri solo se il testo è oscuro o confligge con altre regole.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato come parametro di conformità interna degli obblighi derivanti dai trattati internazionali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 31, paragrafo 1, Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati
La Corte richiama il principio secondo cui l'interpretazione deve essere effettuata in buona fede e in via prima facie sul testo pattizio.
Richiamata come legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Vienna.
Massime di principio
- Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, la clausola che prevede redditi "imponibili soltanto" in uno Stato contraente deve essere interpretata nel senso di attribuire una potestà impositiva esclusiva a quello Stato, con preclusione della tassazione concorrente nell'altro Stato.
- Ai fini dell'interpretazione dei trattati internazionali, il criterio testuale-letterale è il primo e principale parametro ermeneutico: il significato ordinario delle espressioni pattizie prevale, salvo che sia necessario ricorrere ad altri criteri per superare oscurità o conflitti sistematici.
- L'esclusione della potestà impositiva dello Stato di residenza non dipende dalla prova di una effettiva doppia imposizione; se il testo della convenzione prevede l'imposizione esclusiva nello Stato della fonte o di provenienza, la mancata tassazione nello Stato estero non consente di recuperare imponibilità nello Stato di residenza.
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