Cassazione Civile, Ordinanza n. 32615/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia da parte del coobbligato e del disposto dell'art. 6, comma 14, d.l. 119/2018, secondo cui la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Ne ha tratto la conseguenza dell'estinzione del giudizio di legittimità, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguardava un avviso di accertamento per imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato l'appartenenza di un determinato immobile al dante causa dei contribuenti per intervenuta usucapione. La CTR del Molise aveva accolto parzialmente l'appello dei contribuenti contro il rigetto di primo grado. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, uno dei contribuenti (Luca Cifolelli) aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. 136/2019, e aveva effettuato il pagamento dovuto; gli altri contribuenti chiedevano la cessazione della materia del contendere, e l'Agenzia chiedeva l'estinzione del giudizio per avvenuto perfezionamento della definizione.
Norme richiamate
La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8.
Legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata quale base della definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati può estendere i propri effetti agli altri coobbligati, determinando l'estinzione del giudizio anche nei loro confronti.
- Quando la legge sulla definizione agevolata prevede espressamente l'efficacia estensiva del perfezionamento al coobbligato, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi del ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata perfezionata, le spese seguono la regola indicata dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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