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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00656/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a un complesso in costruzione. Il promissario acquirente aveva versato una caparra confirmatoria e ulteriori acconti sul prezzo; il contratto prevedeva che l'edificio fosse ultimato entro una certa data e che la promittente alienante potesse comunicare per iscritto, entro una data limite, un nuovo termine di ultimazione e consegna. La venditrice sosteneva di aver inviato nei termini una raccomandata con cui prorogava il termine; l'acquirente negava di aver ricevuto tempestivamente tale comunicazione e, dopo mesi di inerzia dell'altra parte rispetto alla mancata consegna, dichiarava il recesso chiedendo la restituzione delle somme versate e il doppio della caparra. In primo e secondo grado fu ritenuto che la proroga non fosse efficace perché non provata la ricezione della comunicazione entro il termine pattuito e che, quindi, il recesso dell'acquirente fosse legittimo. La società promittente venditrice ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1335 e 2729 c.c., sostenendo che la spedizione a mezzo raccomandata e gli elementi di causa consentissero di presumere la ricezione della comunicazione al domicilio del destinatario; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando un'interpretazione della clausola contrattuale isolata dal complesso negoziale e sostenendo che la volontà delle parti non richiedesse necessariamente la ricezione entro la data indicata; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., deducendo che il comportamento silente del promissario acquirente per mesi, e la sua successiva contestazione, contrastassero con i doveri di buona fede e correttezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'applicabilità della presunzione di conoscenza della dichiarazione recettizia, non misurandosi correttamente con la prova della spedizione e con la possibilità di desumere la ricezione del plico attraverso presunzioni; ha inoltre censurato l'interpretazione della clausola per mancato coordinamento con le altre previsioni contrattuali, in violazione del criterio sistematico ex art. 1363 c.c.; infine ha rilevato che il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato, alla luce di buona fede e correttezza, il lungo silenzio del promissario acquirente e il possibile affidamento ingenerato nella controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza opera solo se la dichiarazione è giunta all'indirizzo del destinatario; la spedizione raccomandata non basta da sola, ma può costituire prova presuntiva dell'arrivo se supportata da elementi univoci e concludenti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono integrare la prova dell'arrivo del plico al domicilio del destinatario, purché siano gravi, precise e concordanti.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricostruire la comune volontà delle parti e non può limitarsi a una lettura atomistica della singola clausola.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, coordinando il testo complessivo del contratto e valorizzando eventuali scelte espressive differenziate.

  • art. 1175 c.c.

    Nell'esecuzione del contratto le parti devono comportarsi secondo correttezza, anche evitando condotte che, pur formalmente lecite, si risolvano in pregiudizio ingiustificato dell'altra parte.

  • art. 1375 c.c.

    Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; il giudice deve valutare se il comportamento di una parte, anche omissivo, abbia violato il dovere di salvaguardare l'interesse altrui nei limiti del proprio apprezzabile interesse.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare era stata proposta in via riconvenzionale dalla promittente venditrice, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • La comunicazione di una dichiarazione recettizia spedita per raccomandata non si presume conosciuta per il solo fatto della spedizione: occorre dimostrare che il plico sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, prova che può essere fornita anche per presunzioni semplici.
  • Quando le parti disciplinano contrattualmente modi e tempi di una comunicazione, tale regolamentazione può incidere sulla regola generale della conoscenza ex art. 1335 c.c.; il giudice deve interpretare la clausola nel contesto dell'intero contratto e non in modo isolato.
  • L'interpretazione contrattuale deve essere sistematica: clausole che usano formule diverse per fattispecie diverse possono rivelare una scelta negoziale rilevante sulla decorrenza degli effetti e sulla necessità della ricezione effettiva dell'atto.
  • La buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto impongono alle parti di non mantenere un silenzio incompatibile con l'assetto di interessi del rapporto, quando tale comportamento sia idoneo a ingenerare affidamento o a pregiudicare ingiustificatamente la controparte.
  • Il ritardo nell'esercizio di un diritto può rilevare sotto il profilo della buona fede solo se non risponda ad alcun apprezzabile interesse del titolare e si traduca in un danno per l'altra parte.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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