Cassazione Penale, Ordinanza n. 37042/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito per il reato contestato resta quindi ferma; il giudizio di legittimità si chiude con una declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del solo motivo dedotto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscerle. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la mera incensuratezza non basta da sola a fondare il beneficio. È stato inoltre ribadito che la valutazione del giudice di merito è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato con riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte territoriale aveva evidenziato l'assenza di qualsiasi elemento positivo e la neutralità del comportamento processuale.
Norme richiamate
Norme incriminatrici poste a base della condanna per furto aggravato; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma conferma la condanna pronunciata in appello.
Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute automaticamente; il loro riconoscimento richiede elementi positivi a favore dell'imputato e la sola incensuratezza non è sufficiente.
Il giudice di merito può fondare il giudizio sulle attenuanti generiche sugli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dalla norma, e la relativa motivazione è sindacabile in cassazione solo se contraddittoria o illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi valorizzabili a favore dell'imputato.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.
- La valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e ancorata a elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
- Un solo elemento ritenuto prevalente, anche relativo alla personalità dell'imputato, all'entità del fatto o alle modalità di esecuzione, può bastare a fondare il diniego delle attenuanti generiche.
- La neutralità del comportamento processuale non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36972/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36977/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36979/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36980/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36982/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36983/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →