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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33952/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva negato la consegna del ricercato all'autorità giudiziaria romena per mancata trasmissione, entro il termine fissato, della documentazione sulle condizioni carcerarie e sul trattamento penitenziario. Il Procuratore Generale ha dedotto che la Corte territoriale aveva ritenuto scaduto il termine alle ore 13:11 del 22 giugno 2022, mentre la richiedente autorità romena aveva trasmesso la documentazione lo stesso giorno in tarda giornata (ore 15:21 e ore 16:43), per cui la decisione sarebbe stata adottata senza valutare la documentazione effettivamente pervenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia illegittimamente considerato il termine come già scaduto alle ore 13:11 del 22 giugno 2022. La Suprema Corte ha richiamato l'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (che prevede il computo dell'ultima ora o dell'ultimo giorno) e la giurisprudenza secondo cui il ritardo nella trasmissione delle informazioni non impedisce di valutare la documentazione pervenuta, salvo che lo Stato richiedente si rifiuti di inviarla. Ha altresì osservato che il termine generale di 60 giorni non era ancora maturato e poteva essere prorogato. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

    "Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine (...) si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno"

    Il termine fissato per l'adempimento processuale comprende anche l'ultima ora dell'ultimo giorno; la Corte d'appello non poteva considerare scaduto il termine alle 13:11 se non era stata fissata espressamente diversa ora di scadenza.

  • art. 16, legge n. 69/2005

    Le informazioni richieste all'autorità emittente (es. circa le condizioni detentive) possono essere integrate e la loro tardiva trasmissione non impedisce automaticamente la valutazione e la consegna del ricercato, salvo rifiuto del Paese richiedente.

  • art. 17, comma 2-bis, legge n. 69/2005 (modificato)

    Il termine generale per la definizione del procedimento (es. 60 giorni) può essere prorogato nei casi previsti, quindi la mancata maturazione del termine non giustifica la immediata decisione di rigetto per mancata integrazione.

  • d.lgs. n. 10/2021, art. 13, comma 1, lett. a)

    Norma di modifica che ha inciso sui termini/procedimenti di consegna; richiamata per giustificare la possibile proroga o diversa gestione dei termini.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Petrescu, El Moustaid, Martin)

    Precedenti indicano che il ritardo nella trasmissione delle informazioni non costituisce automaticamente un ostacolo alla consegna; la consegna è preclusa solo se lo Stato di emissione si rifiuta di trasmettere le informazioni richieste.

Massime di principio

  • Nel computo dei termini processuali va sempre inclusa l'ultima ora/ultimo giorno salvo deroga espressa: se non è fissata un'ora precisa, la scadenza ricade alla fine della giornata lavorativa (23:59).
  • La tardiva trasmissione delle informazioni richieste dallo Stato richiedente non impedisce automaticamente la valutazione della documentazione né la consegna del ricercato, a meno che lo Stato richiedente si rifiuti di inviare i dati.
  • Prima di decidere per l'inammissibilità o il rigetto di una richiesta di consegna per mancata integrazione documentale, il giudice deve consentire un ragionevole margine temporale e considerare la possibilità di proroga dei termini quando prevista dalla legge.
  • È illegittimo adottare una decisione senza valutare documenti pervenuti entro il termine computato correttamente; va verificata la ricevuta/ora certa di trasmissione (timestamp) e la modalità di invio.
  • In casi di mandato d'arresto europeo e cooperazione giudiziaria tra Stati UE prevale il principio di cooperazione: lo Stato richiesto deve agevolare la completa valutazione della documentazione integrativa fornita dallo Stato richiedente.
  • Per evitare contestazioni procedurali è preferibile che il giudice, quando fissa termini per integrazioni, indichi espressamente l'ora di scadenza e specifichi le conseguenze della mancata trasmissione entro quella ora.

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