Cassazione Civile, Ordinanza n. 21724/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione su un quotidiano di un articolo che riportava la richiesta del pubblico ministero di una condanna a 10 anni di reclusione per un primario di un servizio per le tossicodipendenze, accusato di avere somministrato erroneamente metadone a un paziente poi deceduto. Il soggetto indicato nell’articolo ha agito davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali per lesione della reputazione, deducendo che il procedimento penale si era poi concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello, pur confermando la responsabilità, ha ridotto il risarcimento da 25.000 euro a 10.000 euro, ritenendo: a) che vi fosse un errore materiale facilmente percepibile dai lettori nella misura della pena indicata nell’articolo (10 anni invece di 10 mesi), tale da rendere la notizia poco credibile; b) che il decorso di tempo tra la pubblicazione e la domanda giudiziale avesse attenuato il danno all’onorabilità. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e omessa considerazione di un fatto storico decisivo, sostenendo che la Corte d’appello non avesse spiegato né perché l’errore fosse riconoscibile dal pubblico né perché il danno dovesse ritenersi attenuato, ignorando peraltro che egli aveva presentato denuncia-querela il giorno stesso della pubblicazione e che aveva poi scelto l’azione civile per la durata delle indagini penali; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. per l’insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo in tema di spese processuali. Nessuno dei resistenti ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la motivazione della sentenza d’appello come solo apparente e quindi al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., perché le due rationes poste dalla Corte territoriale non erano sorrette da argomentazioni plausibili e la seconda ignorava un fatto processuale rilevante (denuncia-querela immediata). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La sentenza è nulla quando la motivazione è mancante o solo apparente, tale da non consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo che denuncia violazione di legge per la dedotta contraddizione tra motivazione e dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, non è più consentita la censura di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato di legittimità resta limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; la sua totale mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contrasto interno, non già quando si contesti soltanto la sufficienza o la maggiore o minore persuasività dell’argomentazione.
- La motivazione è apparente quando le ragioni poste a fondamento della decisione non sono assistite da un percorso argomentativo plausibile e non consentono il controllo sulla decisione adottata.
- Il giudice di merito deve dare conto dei fatti decisivi allegati e discussi dalle parti; l’omessa considerazione di un fatto processuale rilevante può rendere la motivazione incompleta fino a integrare il vizio di nullità della sentenza.
- Nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, la riduzione dell’importo liquidato deve trovare una giustificazione concreta e logicamente verificabile, non potendo fondarsi su affermazioni apodittiche o su presupposti fattuali non spiegati.
Come è indicizzato
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