Sentenza del 14/05/2019 n. 2899 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Appello - Notifica a mezzo Pec - Ammissibile - Processo Tributario Telematico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto ammissibile la notifica a mezzo PEC e, più in generale, l'utilizzo delle modalità telematiche nel grado di appello. L'art. 16-bis del D.lgs. 546/1992, tramite il rinvio al D.M. 163/2013, non introduce alcuna preclusione collegata alle modalità utilizzate nel primo grado. Pertanto, la scelta della modalità telematica può essere effettuata anche soltanto in appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità della notifica dell'atto di appello, della costituzione in giudizio e del deposito mediante modalità telematica, nonostante nel primo grado fossero state utilizzate modalità non telematiche. Il ricorrente sosteneva che la scelta del Processo Tributario Telematico fosse consentita autonomamente nel grado di appello.
Norme richiamate
Art. 16-bis del D.lgs. 546/1992
La norma disciplina le comunicazioni, notificazioni e il deposito telematico nel processo tributario e consente il ricorso alle modalità telematiche secondo le regole tecniche applicabili.
Il decreto regolamenta il Processo Tributario Telematico e non prevede che la scelta della modalità telematica in appello sia impedita dal fatto che nel primo grado siano state utilizzate modalità cartacee o diverse.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la scelta di utilizzare notifiche, costituzione e depositi telematici può essere effettuata anche per la prima volta in appello.
- Le modalità processuali adottate nel primo grado non vincolano necessariamente le parti nel grado successivo, salvo specifiche preclusioni previste dalla legge.
- La notifica a mezzo PEC dell'atto di appello è ammissibile quando effettuata nel rispetto delle norme sul Processo Tributario Telematico e dei requisiti tecnici applicabili.
- In una situazione analoga, occorre verificare la corretta applicazione dell'art. 16-bis del D.lgs. 546/1992, del D.M. 163/2013 e delle regole tecniche vigenti alla data della notifica e del deposito.
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