Sentenza del 29/07/2015 n. 16027 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano le cartelle di pagamento con cui erano state recuperate le imposte, gli interessi e le sanzioni conseguenti alla revoca delle agevolazioni prima casa. Deducevano, da un lato, l'omessa motivazione della Commissione Tributaria Regionale sulla presunta decadenza annuale dal potere di iscrizione a ruolo prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973 e, dall'altro, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, sostenendo che il termine triennale di decadenza dovesse decorrere dalla notifica dell'atto impositivo e non dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definitivamente respinto il loro ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole all'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, quando la pretesa tributaria risulta già determinata dalla decisione giudiziale e non è necessaria un'ulteriore attività di accertamento o liquidazione. Il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, ha invece natura residuale e riguarda i casi in cui l'Amministrazione debba ancora procedere alla determinazione dell'imposta. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
Legge n. 118 del 1985
agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
Le agevolazioni non spettano se l'immobile acquistato presenta caratteristiche tali da qualificarlo come abitazione di lusso.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
termine di decadenza triennale dal passaggio in giudicato della sentenza
Il termine triennale opera in via residuale per l'attività ulteriore di determinazione o liquidazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione, non quando la pretesa tributaria sia già integralmente definita dalla sentenza.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza
Quando la sentenza passata in giudicato ha definito integralmente la pretesa tributaria, il credito può essere riscosso entro il termine ordinario decennale di prescrizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, ora art. 25
termine annuale per l'iscrizione a ruolo
La disposizione riguarda i crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione e non si applica, secondo la sentenza, ai crediti tributari definiti da una pronuncia giudiziale passata in giudicato.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato respinge integralmente il ricorso del contribuente e rende già determinato il tributo, la riscossione del credito segue il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato.
- Il termine triennale di decadenza previsto per l'imposta di registro non è automaticamente applicabile a ogni fase successiva alla sentenza: opera soprattutto quando l'Amministrazione deve ancora svolgere un'ulteriore attività di liquidazione o accertamento.
- Il termine annuale per l'iscrizione a ruolo previsto dalla disciplina della riscossione non si applica necessariamente ai crediti risultanti da una pronuncia giudiziale definitiva, distinguendosi questi dai crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
- Per valutare la tempestività della riscossione occorre distinguere tra decadenza per l'attività di determinazione dell'imposta e prescrizione del credito già definitivamente accertato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 lug 2015Sentenza del 29/07/2015 n. 129 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 29 lug 2015Sentenza del 29/07/2015 n. 636 - Comm. Trib. Prov. Parma
- Sentenza · 29 lug 2015Sentenza del 29/07/2015 n. 6840 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 29 lug 2015Sentenza del 29/07/2015 n. 7678 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 29 lug 2015Sentenza del 29/07/2015 n. 15997 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 lug 2015Sentenza del 29/07/2015 n. 15998 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →